LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

Art. 704 Codice penale

Armi

Agli effetti delle disposizioni precedenti, per armi si intendono:

1° quelle indicate nel numero 1° del capoverso dell'articolo 585;

2° le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, e i gas asfissianti o accecanti.

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.