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Art. 705 Codice penale

Commercio non autorizzato di cose preziose

Chiunque, senza la licenza dell'Autorita' o senza osservare le prescrizioni della legge, fabbrica o pone in commercio cose preziose, o compie su esse operazioni di mediazione o esercita altre simili industrie, arti o attivita', ((e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni)).

((Si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 686.))

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.