Home » Codici » Codice penale » Libro TERZO DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE » Titolo PRIMO DELLE CONTRAVVENZIONI DI POLIZIA » Capo I Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza » Sezione III Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reati » Paragrafo 4 Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro la vita e l'incolumità individuale » Art. 701
Misura di sicurezza
Il condannato per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti puo' essere sottoposto alla liberta' vigilata.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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