Home » Codici » Codice penale » Libro TERZO DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE » Titolo PRIMO DELLE CONTRAVVENZIONI DI POLIZIA » Capo I Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza » Sezione I Delle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica » Paragrafo 1 Delle contravvenzioni concernenti l'inosservanza dei provvedimenti di polizia e le manifestazioni sediziose e pericolose » Art. 651
Rifiuto d'indicazioni sulla propria identita' personale
Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identita' personale, sul proprio stato, o su altre qualita' personali, e' punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a lire duemila.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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