Home » Codici » Codice penale » Libro SECONDO DEI DELITTI IN PARTICOLARE » Titolo OTTAVO DEI DELITTI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL PATRIMONIO AGROALIMENTARE » Capo II Dei delitti contro l'industria e il commercio » Art. 513
Turbata liberta' dell'industria o del commercio
Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio e' punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire mille a diecimila.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
Giurisprudenza che applica questo articolo
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