Definizione
Reato commesso da chi si introduce senza autorizzazione in un sistema informatico o telematico protetto, o vi si mantiene contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo.
Orientamento della Cassazione
Su LexCED 110 provvedimenti della Corte di cassazione su questo tema (2022–2026). Nel 45% dei casi il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Esito del ricorso
- Accolto, anche in parte 35%
- Rigettato 19%
- Inammissibile 45%
Provvedimenti per anno
2022
2023
2024
2025
2026
Sezioni
- Penale Sez. 566%
- Penale Sez. 723%
- Penale Sez. 612%
Precedenti più richiamati
- Cass. S.U. 41210/2017in 36 provvedimenti
- Cass. S.U. 4694/2012in 5 provvedimenti
- Cass. S.U. 4694/2011in 15 provvedimenti
- Cass. 37322/2008in 3 provvedimenti
- Cass. 12732/2000in 3 provvedimenti
Dati LexCED, aggiornati ogni giorno. L'esito è letto dal dispositivo dei provvedimenti pubblicati; sono esclusi quelli senza dispositivo leggibile.
Norme più ricorrenti in questi provvedimenti
Provvedimenti
La Procura ha disposto il sequestro probatorio di un computer ai danni di un referente informatico di un istituto penitenziario. L'indagine ipotizza il delitto di accesso abusivo a sistema informatico per l'installazione non autorizzata di un software di controllo e monitoraggio remoto sui terminali della direzione e del personale. L'indagato ha contestato la legittimità del vincolo, lamentando l'assenza di una valida notizia di reato e motivazioni esplorative. Il Tribunale del Riesame ha confermato il sequestro del computer fisso. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del tecnico, ritenendo sussistenti gli indizi del reato: anche l'operatore abilitato commette illecito se accede ai sistemi informatici per finalità estranee ai doveri d'ufficio.
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Un indagato finisce in custodia cautelare in carcere con l'accusa di organizzare un gruppo dedito a truffe informatiche e phishing. L'accusa gli contesta l'aggravante dell'agevolazione mafiosa a causa della parentela del fratello con esponenti di spicco della camorra locale. Il Tribunale del Riesame conferma la misura detentiva, presumendo la finalità mafiosa dai legami familiari. La Corte di Cassazione accoglie parzialmente il ricorso dell'indagato. I giudici di legittimità stabiliscono che l'aggravante dell'agevolazione mafiosa non può derivare da meri rapporti di parentela né da semplici sospetti. Serve la prova rigorosa della consapevolezza effettiva del complice di favorire il clan. La Suprema Corte annulla quindi l'ordinanza con rinvio per una nuova valutazione sui singoli reati fine e sulla sussistenza della circostanza aggravante.
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La vicenda riguarda un imputato accusato del delitto di accesso abusivo a sistema informatico per una serie di accessi informatici contestati tra il 2014 e il 2017. Il Tribunale di primo grado aveva pronunciato sentenza di assoluzione piena perché il fatto non sussiste, ritenendo non provata l'illiceità degli accessi. Successivamente, la Corte di Appello ha ribaltato il verdetto condannando l'imputato. La Corte di Cassazione ha infine accolto le ragioni della difesa, rilevando che i motivi di ricorso non erano manifestamente infondati e dichiarando l'estinzione definitiva dei reati per intervenuta prescrizione, annullando la condanna senza rinvio.
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Un ispettore di polizia ha interrogato ripetutamente la banca dati delle forze dell'ordine per verificare segnalazioni su veicoli di lusso e soggetti indagati. L'agente ha eseguito le ricerche su richiesta di soggetti legati a un sodalizio criminale dedito al riciclaggio di automobili. La difesa ha sostenuto l'assenza di violazioni formali poiché il funzionario disponeva di credenziali di accesso regolari. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato, confermando la condanna a un anno e sei mesi di reclusione. I giudici hanno chiarito che integra il reato di accesso abusivo a sistema informatico l'utilizzo della banca dati per finalità private o illecite, del tutto estranee ai compiti di servizio del pubblico ufficiale.
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Un pubblico ufficiale delle forze dell'ordine ha utilizzato le proprie credenziali per consultare la banca dati di servizio e ricavare l'indirizzo di una donna che aveva denunciato un uomo per tentata estorsione. L'agente ha poi trasmesso i recapiti al padre dell'accusato per consentirgli di fare pressioni sulla vittima e indurla a ritirare le accuse. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna dell'imputato per concorso in favoreggiamento personale, rivelazione di informazioni riservate e accesso abusivo a un sistema informatico. I giudici hanno chiarito che il possesso di credenziali valide non esclude il reato quando la consultazione persegue finalità private e illecite del tutto estranee ai doveri d'ufficio.
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L'Imputato ha subito una condanna per i reati di frode informatica e accesso abusivo a un sistema informatico protetto. La Corte di Appello ha confermato la sanzione penale, respingendo la prevalenza delle attenuanti generiche sulle circostanze aggravanti contestate. L'Imputato ha presentato ricorso per Cassazione, lamentando la mancata concessione della non menzione della condanna e il bilanciamento sfavorevole delle attenuanti. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile. I giudici hanno chiarito che le nuove richieste non esposte in appello non possono essere introdotte per la prima volta in Cassazione. Inoltre, la valutazione della gravità del reato e delle circostanze spetta esclusivamente ai giudici di merito se adeguatamente motivata. Di conseguenza, l'Imputato ha perso il ricorso ed è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Un uomo si collegava abusivamente al box telefonico del vicino per navigare sul web senza pagare alcun canone. La Corte d'Appello lo condannava per furto aggravato, assimilando la connessione a un'energia suscettibile di sottrazione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'imputato sul presunto furto di connessione internet. Il flusso telematico non rappresenta automaticamente un'energia immagazzinabile o quantificabile come una tradizionale cosa mobile. I giudici supremi hanno quindi annullato la condanna con rinvio ad altra sezione per un nuovo esame tecnico, mentre hanno dichiarato inammissibile il ricorso del complice confermando la recidiva.
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Un cancelliere giudiziario ha utilizzato le credenziali del magistrato per entrare nella casella di posta elettronica dell'ufficio durante le ferie di quest'ultimo. Il dipendente ha scaricato una richiesta di misura cautelare ancora segreta e ha trasferito il file a un conoscente, che a sua volta lo ha consegnato a un giornalista per la pubblicazione. La difesa ha sostenuto l'assenza di movente e ha eccepito presunti errori tecnici nella valutazione dei tempi di download. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato. I giudici hanno confermato che per configurare l'accesso abusivo a sistema informatico non serve individuare il movente dell'azione quando un quadro indiziario solido e coerente prova la condotta illecita.
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Un agente della Polizia di Stato è stato condannato per accesso abusivo sistema informatico, avendo utilizzato il sistema per scopi personali. L'agente ha presentato ricorso, sostenendo che il fatto fosse di particolare tenuità e quindi non punibile. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la condotta dell'agente fosse grave e che il ricorso non avesse adeguatamente contestato le motivazioni della sentenza precedente. L'agente deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Un ex dipendente di un ente pubblico ha utilizzato le credenziali di un direttore d'ufficio per accedere illegittimamente alla banca dati tributaria e consultare informazioni personali di vari contribuenti. L'imputato era stato condannato nei gradi di merito per il reato di accesso abusivo a sistema informatico con l'applicazione di alcune circostanze aggravanti mai chiaramente descritte nel capo di imputazione. La Corte di Cassazione ha stabilito che le aggravanti a carattere valutativo devono essere contestate in modo esplicito e preciso per garantire il diritto di difesa. Di conseguenza, i giudici di legittimita hanno escluso le aggravanti ritenute illegittime. Senza le aggravanti, il reato e risultato prescritto. La Cassazione ha annullato la condanna penale per estinzione del reato, confermando comunque la responsabilita civile per i danni causati.
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Un imprenditore ha elargito regalie e noleggi auto a diversi pubblici ufficiali per ottenere favori personali, tra cui l'elusione di controlli aeroportuali e interrogazioni abusive a banche dati riservate. Il Tribunale ha applicato arresti domiciliari e sospensioni dal servizio. La Corte di Cassazione ha confermato le misure per l'imprenditore e la maggior parte degli agenti, ravvisando una piena ipotesi di corruzione e asservimento della funzione pubblica a interessi privati. La Suprema Corte ha invece annullato con rinvio la misura per un singolo militare accusato di falso per i fogli di presenza, chiarendo che le false attestazioni sull'orario di lavoro esauriscono la loro rilevanza nel rapporto interno di impiego privatistico.
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La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un imputato condannato per il reato di accesso abusivo a un sistema informatico. In un precedente grado di giudizio, i giudici di legittimità avevano confermato in via definitiva la responsabilità penale dell'uomo, disponendo un nuovo processo d'appello unicamente per rideterminare la misura della pena. Nonostante l'accertamento definitivo della colpa, l'imputato ha proposto un ulteriore ricorso sostenendo che il reato fosse ormai estinto per prescrizione. I giudici supremi hanno respinto la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile. La Corte ha chiarito che la formazione del giudicato parziale sulla colpevolezza impedisce qualsiasi successiva dichiarazione di prescrizione.
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Un ex funzionario pubblico subisce la misura degli arresti domiciliari per falso ideologico e accesso abusivo a un sistema informatico doganale. L'indagato inviava foto di documenti riservati e comunicava il successo delle operazioni tramite messaggi cifrati. La difesa contesta la misura cautelare, sostenendo l'equivocità dei messaggi e l'assenza di rischio recidiva a causa dell'avvenuto pensionamento. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. La Suprema Corte conferma i gravi indizi e la legittimità della custodia domiciliare: il pericolo di reiterazione persiste poiché il supporto illecito può avvenire a distanza senza presenza fisica negli uffici.
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Un imprenditore del settore petrolifero, temendo indagini a proprio carico, ha chiesto ad alcuni pubblici ufficiali di verificare la targa di un'auto sospetta per capire se appartenesse alla polizia. I funzionari hanno consultato la banca dati riservata interforze in assenza di un reale motivo di servizio o di una formale notizia di reato. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il delitto di accesso abusivo a sistema informatico sia per chi ha richiesto il controllo, sia per gli appartenenti alle forze dell'ordine che lo hanno eseguito. L'accesso a banche dati protette per scopi privati o di favore integra reato anche in capo a soggetti formalmente abilitati.
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Un Lavoratore è stato condannato per frode informatica e accesso abusivo a un sistema informatico, avendo trasferito denaro tramite un errore nell'inserimento dati. Ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che il trasferimento fosse dovuto a un errore della persona offesa. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le motivazioni difensive fossero questioni di fatto già valutate dai giudici precedenti e che non vi fossero vizi logici nella condanna. La sentenza ha confermato la responsabilità del Lavoratore e la sua condanna, evidenziando la corretta applicazione della legge penale.
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La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di un'Incaricata dell'Agenzia delle Entrate, condannata per **accesso abusivo sistema informatico** e corruzione. L'Incaricata aveva utilizzato le proprie credenziali per consultare dati per scopi personali o per attività di consulenza esterna a pagamento, redigendo dichiarazioni di successione. La Suprema Corte ha confermato che l'accesso è abusivo anche se l'agente è autorizzato, qualora la finalità sia 'ontologicamente diversa' da quella istituzionale. Alcuni reati sono stati dichiarati estinti per prescrizione, riducendo la pena, mentre il resto della condanna è stato confermato, ribadendo i principi sulla corretta interpretazione del reato.
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Un individuo, già condannato per accesso abusivo a sistema informatico (Art. 615-ter c.p.), ha presentato ricorso in Cassazione. Chiedeva l'applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto (Art. 131-bis c.p.). La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che la tenuità del fatto non era applicabile. Questo perché l'imputato aveva compiuto tre accessi abusivi e il suo controllo sulla vittima aveva inciso sul diritto di difesa. La valutazione della tenuità del fatto richiede un'analisi complessa della condotta e del danno. L'inammissibilità ha precluso anche l'esame della prescrizione.
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Un sottufficiale delle forze dell'ordine ha chiesto a un collega di controllare il registro informatico delle notizie di reato della Procura per scoprire eventuali indagini a proprio carico. Il collega ha eseguito la verifica tramite la postazione di una cancelliera. La Corte di Appello ha condannato entrambi per concorso nel reato di accesso abusivo a sistema informatico, infliggendo due mesi di reclusione ciascuno. Gli imputati hanno presentato ricorso per cassazione, sostenendo l'assenza di dolo, la legittimità della richiesta e l'intervenuta prescrizione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi perché riproponevano questioni di fatto e ha confermato la condanna, escludendo la prescrizione e disponendo il pagamento delle spese processuali.
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Un ex collaboratore si è introdotto abusivamente nel sistema informatico di un'azienda, consultando archivi riservati per scopi estranei al lavoro. Successivamente, l'uomo ha preteso una somma di denaro dall'azienda minacciando di divulgare a terzi i dati riservati estratti. L'imputato ha cercato di giustificare la richiesta qualificandola come risarcimento danni, invocando l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni. La Corte di Cassazione ha rigettato la tesi difensiva, confermando la responsabilità per tentata estorsione e accesso abusivo a sistema informatico. I giudici hanno chiarito che l'assenza di un effettivo danno da risarcire e l'uso intimidatorio dei dati personali escludono l'autotutela. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna dell'imputato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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L'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione contro la sentenza di condanna per il reato di accesso abusivo a sistema informatico. La difesa sosteneva l'assenza dell'elemento soggettivo del reato e lamentava carenze motivazionali della decisione di secondo grado. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso del tutto inammissibile. I giudici hanno stabilito che le contestazioni erano generiche e astratte, prive dei necessari argomenti di fatto e di diritto. Inoltre, il ricorso mirava a ottenere un inammissibile riesame dei fatti, operazione preclusa in sede di legittimità. La Suprema Corte ha confermato la condanna dell'Imputato, imponendogli il pagamento delle spese processuali e il versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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