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Art. 156 Codice penale

Estinzione del diritto di remissione

Il diritto di remissione si estingue con la morte della persona offesa dal reato. ((68))

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AGGIORNAMENTO (68)

La Corte Costituzionale con sentenza 6-19 giugno 1975, n. 151 (in G.U. 1ª s.s. 25/06/1975, n. 166) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui non attribuisce l'esercizio del diritto di remissione della querela agli eredi della persona offesa dal reato, allorche' tutti vi consentano.

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.