Home » Codici » Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza » Parte Prima CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA » Titolo III Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza » Capo II Competenza » Art. 28
Trasferimento del centro degli interessi principali
1. Il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza quando e' intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale ((o controllata)).
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
Giurisprudenza che applica questo articolo
Articoli