Home » Codici » Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza » Parte Prima CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA » Titolo V Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata » Capo I Imprenditori individuali e società » Sezione III Effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale per i creditori » Art. 150
Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali
1. Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, puo' essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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