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Codice Civile
Codice Penale

Libro sesto – Della tutela dei diritti

Art. 2700 Efficacia dell'atto pubblico

L’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formata, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Capo II – Della prova documentale Sezione I – Dell’atto pubblico –

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Art. 2701 Conversione dell'atto pubblico

Il documento formato da ufficiale pubblico incompetente o incapace ovvero senza l’osservanza delle formalità prescritte, se e stato sottoscritto dalle parti ha la stessa efficacia probatoria della scrittura privata. Capo II – Della prova documentale Sezione I – Dell’atto pubblico –

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Art. 2702 Efficacia della scrittura privata

La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso , della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa e legalmente considerata come riconosciuta. Capo II – Della prova documentale Sezione II – Della scrittura privata –

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Art. 2703 Sottoscrizione autenticata

Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L’autenticazione consiste nell’attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l’identità della persona che sottoscrive. Capo II – Della prova documentale Sezione II – Della […]

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Art. 2704 Data della scrittura privata nei confronti dei terzi

La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non e certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l’hanno sottoscritta o dal giorno in […]

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Art. 2705 Telegramma

Il telegramma ha l’efficacia probatoria della scrittura privata, se l’originale consegnato all’ufficio di partenza e sottoscritto dal mittente, ovvero se e stato consegnato o fatto consegnare dal mittente medesimo, anche senza sottoscriverlo. La sottoscrizione può essere autenticata dal notaio. Se l’identità della persona che ha sottoscritto l’originale del telegramma è stata accertata nei modi stabiliti […]

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Art. 2706 Conformità tra originale e riproduzione del telegramma

La riproduzione del telegramma consegnata al destinatario si presume, fino a prova contraria, conforme all’originale. Il mittente, se ha fatto collazionare il telegramma secondo le disposizioni dei regolamenti, si presume esente da colpa per le divergenze verificatesi tra originale e riproduzione. Capo II – Della prova documentale Sezione II – Della scrittura privata –

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Art. 2707 Carte e registri domestici

Le carte e i registri domestici fanno prova contro chi li ha scritti: 1) quando enunciano espressamente un pagamento ricevuto; 2) quando contengono la menzione espressa che l’annotazione è stata fatta per supplire alla mancanza di titolo in favore di chi 6 indicato come creditore. Capo II – Della prova documentale Sezione II – Della […]

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Art. 2708 Annotazione in calce, in margine o a tergo di un documento

L’annotazione fatta dal creditore in calce, in margine o a tergo di un documento rimasto in suo possesso fa prova, benché non sottoscritta da lui, se tende ad accertare la liberazione del debitore. Lo stesso valore ha l’annotazione fatta dal creditore in calce, in margine o a tergo di una quietanza o di un esemplare […]

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Art. 2709 Efficacia probatoria contro l'imprenditore

I libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l’imprenditore. Tuttavia chi vuol trarne vantaggio non può scinderne il contenuto. Capo II – Della prova documentale Sezione III – Delle scritture contabili delle imprese soggette a registrazione –

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Art. 2710 Efficacia probatoria tra imprenditori

I libri bollati e vidimati nelle forme di legge , quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all’esercizio dell’impresa. Capo II – Della prova documentale Sezione III – Delle scritture contabili delle imprese soggette a registrazione –

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Art. 2711 Comunicazione ed esibizione

La comunicazione integrale dei libri, delle scritture contabili e della corrispondenza può essere ordinata dal giudice solo nelle controverse relative allo scioglimento della società, alla comunione dei beni e alla successione per causa di morte. Negli altri casi il giudice può ordinare, anche d’ufficio, che si esibiscano i libri per estrarne le registrazioni concernenti la […]

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Art. 2712 Riproduzioni meccaniche

Le riproduzioni fotografiche o cinematografiche, le registrazioni fotografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime. Capo II – Della prova documentale Sezione IV […]

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Art. 2713 Taglie o tacche di contrassegno

Le taglie o tacche di contrassegno corrispondenti al contrassegno di riscontro formano piena prova tra coloro che usano provare in tal modo le somministrazioni che fanno o ricevono al minuto. Capo II – Della prova documentale Sezione V – Delle taglie o tacche di contrassegno –

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Art. 2714 Copie di atti pubblici

Le copie di atti pubblici spedite nelle forme prescritte da depositari pubblici autorizzati fanno fede come l’originale . La stessa fede fanno le copie di copie di atti pubblici originali, spedite da depositari pubblici di esse, a ciò autorizzati. Capo II – Della prova documentale Sezione VI – Delle copie degli atti –

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Art. 2715 Copie di scritture private originali depositate

Le copie delle scritture private depositate presso pubblici uffici e spedite da pubblici depositari autorizzati hanno la stessa efficacia della scrittura originale da cui sono estratte. Capo II – Della prova documentale Sezione VI – Delle copie degli atti –

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Art. 2716 Mancanza dell'atto originale o di copia depositata

In mancanza dell’originale dell’atto pubblico o di una copia di esso presso un pubblico depositario, le copie spedite in conformità dell’articolo 2714 fanno piena prova; ma se tali copie, o anche la copia esistente presso un pubblico depositario quando manca l’originale, presentano cancellature, abrasioni, intercalazioni o altri difetti esteriori, è rimesso al giudice di apprezzarne […]

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Art. 2717 Valore probatorio di altre copie

Le copie rilasciate da pubblici ufficiali fuori dei casi contemplati dagli articoli precedenti hanno l’efficacia di un principio di prova per iscritto. Capo II – Della prova documentale Sezione VI – Delle copie degli atti –

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Art. 2718 Valore probatorio di copie parziali

Le copie parziali o le riproduzioni per estratto rilasciate nella forma prescritta da pubblici ufficiali che ne sono depositari e sono debitamente autorizzati, fanno piena prova solo per quella parte dell’originale che riproducono letteralmente. Capo II – Della prova documentale Sezione VI – Delle copie degli atti –

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Art. 2719 Copie fotografiche di scritture

Le copie fotografiche di scrittura hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l’originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta. Capo II – Della prova documentale Sezione VI – Delle copie degli atti –

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