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Codice Civile
Codice Penale

Libro quarto – Delle obbligazioni

Art. 1213 Ritiro del deposito

Il deposito non produce effetto se il debitore lo ritira prima che sia stato accettato dal creditore o prima che sia stato riconosciuto valido con sentenza passata in giudicato . Se, dopo l’accettazione del deposito o il passaggio in giudicato della sentenza che lo dichiara valido, il creditore consente che il debitore ritiri il deposito, […]

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Art. 1214 Offerta secondo gli usi e deposito

Se il debitore ha offerto la cosa dovuta nelle forme d’uso anziché in quelle prescritte dagli articoli 1208 e 1209, gli effetti della mora si verificano dal giorno in cui egli esegue il deposito a norma dell’articolo 1212 se questo è accettato dal creditore o è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato. Capo II […]

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Art. 1215 Spese

Quando l’offerta reale e il deposito sono validi, le spese occorse sono a carico del creditore. Capo II – Dell’adempimento delle obbligazioni Sezione III – Della mora del creditore –

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Art. 1216 Intimazione di ricevere la consegna di un immobile

Se deve essere consegnato un immobile, l’offerta consiste nella intimazione al creditore di prenderne possesso. L’intimazione deve essere fatta nella forma prescritta dal secondo comma dell’articolo 1209. Il debitore, dopo l’intimazione al creditore, può ottenere dal giudice la nomina di un sequestratario. In questo caso egli è liberato dal momento in cui ha consegnato al […]

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Art. 1217 Obbligazioni di fare

Se la prestazione consiste in un fare, il creditore è costituito in mora mediante l’intimazione di ricevere la prestazione o di compiere gli atti che sono da parte sua necessari per renderla possibile . L’intimazione può essere fatta nelle forme d’uso. Capo II – Dell’adempimento delle obbligazioni Sezione III – Della mora del creditore –

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Art. 1218 Responsabilità del debitore

Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Capo III – Dell’inadempimento delle obbligazioni – –

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Art. 1219 Costituzione in mora

Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto. Non è necessaria la costituzione in mora: 1) quando il debito deriva da fatto illecito; 2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire l’obbligazione; 3) quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio […]

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Art. 1220 Offerta non formale

Il debitore non può essere considerato in mora, se tempestivamente ha fatto offerta della prestazione dovuta, anche senza osservare le forme indicate nella sezione III del precedente capo, a meno che il creditore l’abbia rifiutata per un motivo legittimo. Capo III – Dell’inadempimento delle obbligazioni – –

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Art. 1221 Effetti della mora sul rischio

Il debitore che è in mora non è liberato per la sopravvenuta impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, se non prova che l’oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore. In qualunque modo sia perita o smarrita una cosa illecitamente sottratta, la perdita di essa non libera chi l’ha sottratta […]

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Art. 1222 Inadempimento di obbligazioni negative

Le disposizioni sulla mora non si applicano alle obbligazioni di non fare; ogni fatto compiuto in violazione di queste costituisce di per sé inadempimento. Capo III – Dell’inadempimento delle obbligazioni – –

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Art. 1223 Risarcimento del danno

Il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.. Capo III – Dell’inadempimento delle obbligazioni – –

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Art. 1224 Danni nelle obbligazioni pecuniarie

Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti […]

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Art. 1225 Prevedibilità del danno.

Se l’inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l’obbligazione. Capo III – Dell’inadempimento delle obbligazioni – –

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Art. 1226 Valutazione equitativa del danno

Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa. Capo III – Dell’inadempimento delle obbligazioni – –

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Art. 1227 Concorso del fatto colposo del creditore

Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza. Capo III – Dell’inadempimento delle obbligazioni – –

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Art. 1228 Responsabilità per fatto degli ausiliari

Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si vale dell’opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro. Capo III – Dell’inadempimento delle obbligazioni – –

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Art. 1229 Clausole di esonero da responsabilità

E’ nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave. E’ nullo altresì qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico […]

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Art. 1230 Novazione oggettiva

L’obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all’obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso. La volontà di estinguere l’obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco. Capo IV – Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento Sezione I – Della novazione –

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Art. 1231 Modalità che non importano novazione

Il rilascio di un documento o la sua rinnovazione, l’apposizione o l’eliminazione di un termine è ogni altra modificazione accessoria dell’obbligazione non producono novazione. Capo IV – Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento Sezione I – Della novazione –

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Art. 1232 Privilegi, pegno e ipoteche

I privilegi, il pegno e le ipoteche del credito originario si estinguono, se le parti non convengono espressamente di mantenerli per il nuovo credito . Capo IV – Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento Sezione I – Della novazione –

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