Home » Codici » Codice civile » Libro QUARTO DELLE OBBLIGAZIONI » Titolo I DELLE OBBLIGAZIONI IN GENERALE » Capo III Dell'inadempimento delle obbligazioni » Art. 1229
Clausole di esonero da responsabilita'
E' nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilita' del debitore per dolo o per colpa grave.
E' nullo altresi' qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilita' per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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