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Codice Civile
Codice Penale

Titolo VI – Del matrimonio

Art. 99 Termine per la celebrazione del matrimonio

Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se il matrimonio non è celebrato nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta. Capo III – Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile Sezione II – Delle formalità preliminari del matrimonio –

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Art. 100 Riduzione del termine e omissione della pubblicazione

Il tribunale, su istanza degli interessati, con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può ridurre, per gravi motivi, il termine della pubblicazione. In questo caso la riduzione del termine è dichiarata nella pubblicazione. Può anche autorizzare, con le stesse modalità, per cause gravissime, l’omissione della pubblicazione, quando venga presentato […]

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Art. 101 Matrimonio in imminente pericolo di vita

Nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, l’ufficiale dello stato civile del luogo può procedere alla celebrazione del matrimonio senza pubblicazione e senza l’assenso al matrimonio, se questo è richiesto, purché gli sposi prima giurino che non esistono tra loro impedimenti non suscettibili di dispensa. L’ufficiale dello stato civile dichiara nell’atto […]

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Art. 102 Persone che possono fare opposizione

I genitori e, in mancanza loro, gli altri ascendenti e i collaterali entro il terzo grado possono fare opposizione al matrimonio dei loro parenti per qualunque causa che osti alla sua celebrazione. Se uno degli sposi è soggetto a tutela o a cura, il diritto di fare opposizione compete anche al tutore o al curatore. […]

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Art. 103 Atto di opposizione

L’atto di opposizione deve dichiarare la qualità che attribuisce all’opponente il diritto di farla, le cause dell’opposizione, e contenere l’elezione di domicilio nel comune dove siede il tribunale Abrogato. Capo III – Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile Sezione III – Delle opposizioni al matrimonio –

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Art. 104 Effetti dell'opposizione

abrogato Capo III – Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile Sezione III – Delle opposizioni al matrimonio –

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Art. 105 Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali (omissis)

omissis Capo III – Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile Sezione III – Delle opposizioni al matrimonio –

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Art. 106 Luogo della celebrazione

Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all’ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione. Capo III – Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile Sezione IV – Della celebrazione del matrimonio –

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Art. 107 Forma della celebrazione

Nel giorno indicato dalle parti l’ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni, anche se parenti, dà lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147; riceve da ciascuna delle parti personalmente, l’una dopo l’altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse […]

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Art. 108 Inapponibilità di termini e condizioni

La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e in moglie non può essere sottoposta ne a termine ne a condizione. Se le parti aggiungono un termine o una condizione, l’ufficiale dello stato civile non può procedere alla celebrazione del matrimonio. Se ciò nonostante il matrimonio è celebrato, il termine e la condizione si […]

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Art. 109 Celebrazione in un comune diverso

Quando vi è necessità o convenienza di celebrare il matrimonio in un comune diverso da quello indicato nell’articolo 106, l’ufficiale dello stato civile, trascorso il termine stabilito nel primo comma dell’articolo 99, richiede per iscritto l’ufficiale del luogo dove il matrimonio si deve celebrare. La richiesta è menzionata nell’atto di celebrazione e in esso inserita. […]

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Art. 110 Celebrazione fuori della casa comunale

Se uno degli sposi, per infermità o per altro impedimento giustificato all’ufficio dello stato civile, è nell’impossibilità di recarsi alla casa comunale, l’ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito, e ivi, alla presenza di quattro testimoni, procede alla celebrazione del matrimonio secondo l’articlo 107. Capo III – Del […]

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Art. 111 Celebrazione per procura

I militari e le persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito delle forze armate possono, in tempo di guerra, celebrare il matrimonio per procura. La celebrazione del matrimonio per procura può anche farsi se uno degli sposi risiede all’estero e concorrono gravi motivi da valutarsi dal tribunale nella cui circoscrizione risiede l’altro […]

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Art. 112 Rifiuto della celebrazione

L’ufficiale dello stato civile non può rifiutare la celebrazione del matrimonio se non per una causa ammessa dalla legge. Se la rifiuta, deve rilasciare un certificato con l’indicazione dei motivi. Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero. Capo III – Del matrimonio celebrato davanti […]

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Art. 113 Matrimonio celebrato davanti a un apparente ufficiale dello stato civile

Si considera celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile il matrimonio che sia stato celebrato dinanzi a persona la quale, senza avere la qualità di ufficiale dello stato civile, ne esercitava pubblicamente le funzioni, a meno che entrambi gli sposi, al momento della celebrazione, abbiano saputo che la detta persona non aveva tale qualità. Capo III […]

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Art. 114 Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali

omissis Capo III – Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile Sezione IV – Della celebrazione del matrimonio –

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Art. 115 Matrimonio del cittadino all'estero

Il cittadino è soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima di questo capo, anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le forme ivi stabilite. Abrogato. Capo III – Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile Sezione V – Del matrimono dei cittadini in paese staniero e degli stranieri nello Stato. –

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Art. 116 Matrimonio dello straniero nello Stato

Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato deve presentare all’ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio. Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli articoli 85, 86, 87, numeri 1, 2 e 4, […]

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Art. 117 Matrimonio contratto con violazione degli articoli. 84, 86, 87 e 88

Il matrimonio contratto con violazione degli articolo 86, 87 e 88 può essere impugnato dai coniugi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarlo un interesse legittimo e attuale . Il matrimonio contratto con violazione dell’articolo 84 può essere impugnato dai coniugi, da ciascuno dei genitori e dal pubblico […]

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Art. 118

abrogato Capo III – Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile Sezione VI – Della nullità del matrimonio –

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