Home » Codici » Codice civile » Libro SECONDO DELLE SUCCESSIONI » Titolo II DELLE SUCCESSIONI LEGITTIME » Capo I Della successione dei parenti » Art. 566
Successione dei figli
(( Al padre ed alla madre succedono i figli, in parti uguali. ))
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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