Home » Codici » Codice civile » Libro QUARTO DELLE OBBLIGAZIONI » Titolo IV DELLE PROMESSE UNILATERALI » Art. 1987
Efficacia delle promesse
La promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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