Home » Codici » Codice civile » Libro SECONDO DELLE SUCCESSIONI » Titolo III DELLE SUCCESSIONI TESTAMENTARIE » Capo V Dell'istituzione di erede e dei legati » Sezione II Delle disposizioni condizionali, a termine e modali » Art. 634
Condizioni impossibili o illecite
Nelle disposizioni testamentarie si considerano non apposte le condizioni impossibili e quelle contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume, salvo quanto e' stabilito dall'art. 626.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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