Home » Codici » Codice civile » Libro SESTO DELLA TUTELA DEI DIRITTI » Titolo V DELLA PRESCRIZIONE E DELLA DECADENZA » Capo I Della prescrizione » Sezione IV Del termine della prescrizione » Paragrafo 4 Del computo dei termini » Art. 2962
Compimento della prescrizione
In tutti i casi contemplati dal presente codice e dalle altre leggi, la prescrizione si verifica quando e' compiuto l'ultimo giorno del termine.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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