Home » Codici » Codice civile » Libro SESTO DELLA TUTELA DEI DIRITTI » Titolo II DELLE PROVE » Capo IV Delle presunzioni » Art. 2727
Nozione
Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
Giurisprudenza che applica questo articolo
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