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Art. 2381 Presidente, comitato esecutivo e amministratori delegati

Salvo diversa previsione dello statuto, il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l’ordine del giorno ne coordina i lavori e provvede affinchè adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. Se lo statuto o l’assemblea lo consentono, il consiglio di ammistrazione può delegare proprie attribuzioni ad un […]

Salvo diversa previsione dello statuto, il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l’ordine del giorno ne coordina i lavori e provvede affinchè adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. Se lo statuto o l’assemblea lo consentono, il consiglio di ammistrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni suoi componenti o ad uno o più dei suoi componenti.Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e, le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sè operazioni rientranti nella delega.Sulla base delle informazioni ricevute, valuta l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani stategici industriali e, finanziari della società; valuta sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articolo: 2420ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501 ter, 2506 bis Gli organi curano che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, sia adeguato alla natura e alla dimensione dell’impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione a al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e, in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile valutazione nonchè sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate. Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato, ciascun amministratore può chiedere agli organo delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

Capo V – Della società per azioni
Sezione VI-BIS – Dell’amministrazione e del controllo
§ 2 – Degli amministratori

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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