Home » Codici » Codice civile » Libro QUARTO DELLE OBBLIGAZIONI » Titolo III DEI SINGOLI CONTRATTI » Capo VI Della locazione » Sezione I Disposizioni generali » Art. 1587
Obbligazioni principali del conduttore
Il conduttore deve:
1) prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l'uso determinato nel contratto o per l'uso che puo' altrimenti presumersi dalle circostanze;
2) dare il corrispettivo nei termini convenuti.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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