Se nella medesima persona si riuniscono le qualita' di creditore e di debitore in solido, l'obbligazione degli altri debitori si estingue per la parte di quel condebitore.
Se nella medesima persona si riuniscono le qualita' di debitore e di creditore in solido, l'obbligazione si estingue per la parte di questo.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato
da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.