Home » Codici » Codice civile » Libro QUARTO DELLE OBBLIGAZIONI » Titolo I DELLE OBBLIGAZIONI IN GENERALE » Capo VII Di alcune specie di obbligazioni » Sezione I Delle obbligazioni pecuniarie » Art. 1283
Anatocismo
In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
Giurisprudenza che applica questo articolo
Articoli