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Art. 1167 Codice civile

Interruzione dell'usucapione per perdita di possesso

L'usucapione e' interrotta quando il possessore e' stato privato del possesso per oltre un anno.

L'interruzione si ha come non avvenuta se e' stata proposta l'azione diretta a ricuperare il possesso e questo e' stato ricuperato.

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.