Il Fallimento di una società immobiliare ha chiesto la restituzione di un locale adibito a ricovero barche. L'Occupante ha resistito eccependo l'avvenuta usucapione di beni immobili, avendo posseduto il bene in modo esclusivo e continuativo dal 1982. Il Fallimento sosteneva che la dichiarazione di fallimento del 2001 avesse interrotto i termini per l'usucapione e che il possesso fosse dovuto a mera tolleranza, dato che il marito dell'occupante era l'amministratore della società. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Fallimento, stabilendo che l'apertura del fallimento non interrompe il possesso utile a usucapire. Solo un'azione di recupero del curatore interrompe tale termine. Vince l'Occupante, che mantiene la proprietà del bene.
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