Con la sentenza Cass. Civ., Sez. U, n. 7620 del 18/03/2019, la Corte di Cassazione ha stabilito che la controversia tra una società estera e il suo rappresentante fiscale italiano, relativa a un rimborso per sanzioni fiscali pagate, rientra nella giurisdizione italiana. La Corte ha chiarito che, sebbene l’obbligazione tributaria verso lo Stato sia di natura legale, il rapporto tra la società e il suo rappresentante fiscale è di natura contrattuale (mandato). Pertanto, si applica il foro speciale previsto dall’art. 5 della Convenzione di Lugano per le obbligazioni contrattuali, radicando la competenza nel luogo di esecuzione della prestazione, cioè l’Italia.
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