La Cassazione Civile, con la sentenza n. 34751/2019, chiarisce i rimedi per contestare la liquidazione delle spese custodia pignoramento. Un creditore si era opposto, ai sensi dell’art. 170 T.U. Spese di Giustizia, al provvedimento che gli addebitava i costi del custode, sostenendo dovessero gravare sul debitore. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che tale strumento serve solo a contestare il ‘quantum’ (l’importo), non il soggetto obbligato. Per quest’ultima questione, lo strumento corretto è l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.).
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