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Art. 731 c.p. - Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori -

Art. 731 c.p. Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, di impartirgli o di fargli impartire l’istruzione elementare è punito con l’ammenda fino a euro 30.  * * abrogato dall’art. 12, comma 3 del D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre […]

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Art. 732 c.p. - Omesso avviamento dei minori a lavoro -

Art. 732 c.p. Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore che ha compiuto gli anni quattordici e deve trarre dal lavoro il proprio sostentamento, omette, senza giusto motivo, di avviarlo al lavoro è punito con l’ammenda fino a lire sessantamila. * * Abrogato – – –

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Art. 733 c.p. - Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale -

Art. 733 c.p. Chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un’altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, è punito, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda non inferiore a euro 2.065. Può essere ordinata […]

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Art. 734 c.p. - Distruzione o deturpamento di bellezze naturali -

Art. 734 c.p. Chiunque, mediante ostruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell’Autorità, è punito con l’ammenda da euro 1.032 a euro 6.197. – – –

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Art. 734 bis c.p. - Divulgazione delle generalità o dell’immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale -

Art. 734 bis c.p. Chiunque, nei casi di delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600- ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater 1., 600- quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalità o l’immagine della persona offesa senza il suo consenso, è […]

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Art. 1 c.c. - Capacità giuridica

Art. 1 c.c. La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all’evento della nascita . * * Abrogato – – –

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Art. 2 c.c. - Maggiore età. Capacità di agire

Art. 2 c.c. La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa. Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un’età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal […]

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Art. 3 c.c. - Capacità in materia di lavoro

Art. 3 c.c. Il minore che ha compiuto gli anni diciotto può prestare il proprio lavoro, stipulare i relativi contratti ed esercitare i diritti e le azioni che ne dipendono, salve le leggi speciali che stabiliscono un’età inferiore. * * abrogato – – –

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Art. 4 c.c. - Commorienza

Art. 4 c.c. Quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a un’altra e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello stesso momento. – – –

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Art. 5 c.c. - Atti di disposizione del proprio corpo

Art. 5 c.c. Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume. – – –

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Art. 6 c.c. - Diritto al nome

Art. 6 c.c. Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito. Nel nome si comprendono il prenome e il cognome. Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati. – – –

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Art. 7 c.c. - Tutela del diritto al nome

Art. 7 c.c. La persona, alla quale si contesti il diritto all’uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall’uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni . L’autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali. – […]

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Art. 8 c.c. - Tutela del nome per ragioni familiari

Art. 8 c.c. Nel caso previsto dall’articolo precedente, l’azione può essere promossa anche da chi, pur non portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia alla tutela del nome un interesse fondato su ragioni familiari degne d’essere protette. – – –

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Art. 9 c.c. - Tutela dello pseudonimo

Art. 9 c.c. Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l’importanza del nome, può essere tutelato ai sensi dell’articolo 7. – – –

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Art. 10 c.c. - Abuso dell'immagine altrui

Art. 10 c.c. Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione e dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può […]

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Art. 11 c.c. - Persone giuridiche pubbliche

Art. 11 c.c. Le Province e i Comuni, nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche, godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico. Capo I – Disposizioni generali – –

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Art. 12 c.c. - Persone giuridiche private

Art. 12 c.c. Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Repubblica. Per determinate categorie di enti che esercitano la loro attività nell’ambito della Provincia, il Governo può delegare ai prefetti la facoltà di riconoscerli con loro decreto. * […]

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Art. 13 c.c. - Società

Art. 13 c.c. Le società sono regolate dalle disposizioni contenute nel libro V. Capo I – Disposizioni generali – –

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Art. 14 c.c. - Atto costitutivo

Art. 14 c.c. Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico. La fondazione può essere disposta anche con testamento. Capo II – Delle associazioni e delle fondazioni – –

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Art. 15 c.c. - Revoca dell'atto costitutivo della fondazione

Art. 15 c.c. L’atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento, ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l’attività dell’opera da lui disposta. La facoltà di revoca non si trasmette agli eredi. Capo II – Delle associazioni e delle fondazioni – –

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