La persona, alla quale si contesti il diritto all’uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall’uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni . L’autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali. – – –
La persona, alla quale si contesti il diritto all’uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall’uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni . L’autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali.
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