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Art. 166
Per le vendite immobiliari stipulate anteriormente all’entrata in vigore del codice, la rescissione a causa di lesione e regolata dalle disposizioni del codice del 1865. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione IV – Disposizioni relative al Libro IV –
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Art. 167
Le disposizioni dell’articolo 1462 del codice si applicano anche se la clausola ivi prevista sia inserita in un contratto stipulato prima del giorno dell’entrata in vigore del codice stesso, quando l’eccezione del debitore sia opposta dopo o, se proposta prima, il relativo giudizio sia ancora pendente alla data predetta. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione […]
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Art. 168
Le disposizioni relative agli effetti dell’eccessiva onerosità sopravvenuta si applicano anche per i contratti conclusi prima dell’entrata in vigore del codice se le circostanze e gli avvenimenti da cui deriva l’eccessiva onerosità si siano verificati dopo. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione IV – Disposizioni relative al Libro IV –
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Art. 169
Le disposizioni che regolano le conseguenze del sopravvenuto mutamento nelle condizioni patrimoniali del debitore si applicano anche quando si tratti di contratti anteriori all’entrata in vigore del codice, se il mutamento si avveri posteriormente. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione IV – Disposizioni relative al Libro IV –
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Art. 170
Le disposizioni del secondo comma dell’articolo 1473 del codice si applicano anche ai contratti di vendita conclusi anteriormente all’entrata in vigore del codice stesso, se il rifiuto o l’impedimento del terzo ad accettare l’incarico si verificano dopo. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione IV – Disposizioni relative al Libro IV –
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Art. 171
Le disposizioni degli articoli 1478, 1479 e 1480 del codice si applicano anche ai contratti di vendita conclusi anteriormente al giorno dell’entrata in vigore di esso, se a tale data non ne era stato domandato in giudizio l’annullamento. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione IV – Disposizioni relative al Libro IV –
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Art. 172
Le disposizioni che impongono la denuncia dei vizi o della mancanza di qualità della cosa venduta e stabiliscono i termini per farla , si applicano anche se il contratto sia stato concluso anteriormente all’entrata in vigore del codice, purché la consegna o il ricevimento della cosa abbiano avuto luogo posteriormente. Capo II – Disposizioni transitorie […]
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Art. 173
Le disposizioni relative al riscatto convenzionale nel contratto di vendita tranne quella del primo comma dell’articolo 1501, si applicano anche ai contratti conclusi anteriormente all’entrata in vigore del codice quando il diritto di riscatto venga esercitato posteriormente. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione IV – Disposizioni relative al Libro IV –
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Art. 174
Le disposizioni dell’articolo 1512 del codice si applicano ai contratti di vendita anteriori all’entrata in vigore di esso se il difetto di funzionamento sia scoperto posteriormente. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione IV – Disposizioni relative al Libro IV –
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Art. 175
Qualora secondo le leggi anteriori i contratti di vendita di cose mobili con riserva di proprietà fossero opponibili ai creditori o ai terzi aventi causa dal compratore indipendentemente dai requisiti prescritti dall’articolo 1524 del codice, le formalità relative, trattandosi di contratti conclusi anteriormente al giorno dell’entrata in vigore di esso, devono essere adempiute entro tre […]
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Art. 176
Le disposizioni degli articoli 1525 e 1526 del codice si applicano ai contratti conclusi anteriormente al giorno dell’entrata in vigore di esso e anche se la risoluzione per inadempimento sia stata giudizialmente domandata e il giudizio sia tuttora pendente alla data suddetta. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione IV – Disposizioni relative al Libro IV […]
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Art. 177
Le disposizioni degli articoli 1531, secondo comma e 1550, secondo comma, del codice, relative all’esercizio del diritto di voto, si applicano anche ai contratti di vendita a termine o di riporto di titoli di credito, che siano in corso di esecuzione all’entrata in vigore del codice stesso. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione IV – […]
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Art. 178
La prescrizione stabilita dall’articolo 1541 del codice si applica anche se si tratta di contratto di vendita anteriore alla data dell’entrata in vigore del codice stesso qualora la consegna dell’immobile sia stata eseguita posteriormente e al momento della consegna non sia già decorso il termine stabilito dall’articolo 1478 del codice del 1865. Capo II – […]
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Art. 179
I patti di preferenza previsti dall’articolo 1566 del codice che alla data dell’entrata in vigore di questo devono ancora durare oltre cinque anni, sono validi nei limiti di un quinquennio computabile da tale data. Le modalità per l’esercizio del diritto di preferenza stabilite dal secondo comma dell’articolo 1566 predetto, si osservano se l’esercizio medesimo ha […]
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Art. 180
I rapporti di locazione in corso al giorno dell’entrata in vigore del nuovo codice sono regolati dal codice del 1865. Tuttavia si applicano, con effetto da tale data, le disposizioni del nuovo codice dichiarate inderogabili, o che siano comunque di ordine pubblico, e tutte le altre che regolano fatti o situazioni non previste specificamente dalla […]
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Art. 181
Le disposizioni degli articoli 1665, 1666, 1667 e 1668 del codice si applicano anche per i contratti anteriori, se l’opera o singole partite di essa siano compiute o comunque alla loro consegna si addivenga dopo l’entrata in vigore del codice stesso. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione IV – Disposizioni relative al Libro IV –
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Art. 182
Le disposizioni dell’articolo 1694 e della seconda parte dell’articolo 1698 del codice si osservano anche se il contratto sia anteriore all’entrata in vigore del codice stesso. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione IV – Disposizioni relative al Libro IV –
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Art. 183
Le disposizioni degli artticoli 1706 e 1707 del codice si applicano anche se il mandato sia stato conferito anteriormente all’entrata in vigore del codice stesso. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione IV – Disposizioni relative al Libro IV –
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Art. 184
Le cause di estinzione del mandato sono regolate dal codice se si verificano dopo l’entrata in vigore di questo, anche se si tratta di mandato conferito anteriormente. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione IV – Disposizioni relative al Libro IV –
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Art. 185
La disposizione del secondo comma dell’articolo 1815 del codice si applica anche se il contratto di mutuo sia anteriore all’entrata in vigore del codice stesso. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione IV – Disposizioni relative al Libro IV –
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