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Art. 2714 Copie di atti pubblici

Le copie di atti pubblici spedite nelle forme prescritte da depositari pubblici autorizzati fanno fede come l’originale . La stessa fede fanno le copie di copie di atti pubblici originali, spedite da depositari pubblici di esse, a ciò autorizzati. Capo II – Della prova documentale Sezione VI – Delle copie degli atti –

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Art. 2715 Copie di scritture private originali depositate

Le copie delle scritture private depositate presso pubblici uffici e spedite da pubblici depositari autorizzati hanno la stessa efficacia della scrittura originale da cui sono estratte. Capo II – Della prova documentale Sezione VI – Delle copie degli atti –

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Art. 2716 Mancanza dell'atto originale o di copia depositata

In mancanza dell’originale dell’atto pubblico o di una copia di esso presso un pubblico depositario, le copie spedite in conformità dell’articolo 2714 fanno piena prova; ma se tali copie, o anche la copia esistente presso un pubblico depositario quando manca l’originale, presentano cancellature, abrasioni, intercalazioni o altri difetti esteriori, è rimesso al giudice di apprezzarne […]

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Art. 2717 Valore probatorio di altre copie

Le copie rilasciate da pubblici ufficiali fuori dei casi contemplati dagli articoli precedenti hanno l’efficacia di un principio di prova per iscritto. Capo II – Della prova documentale Sezione VI – Delle copie degli atti –

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Art. 2718 Valore probatorio di copie parziali

Le copie parziali o le riproduzioni per estratto rilasciate nella forma prescritta da pubblici ufficiali che ne sono depositari e sono debitamente autorizzati, fanno piena prova solo per quella parte dell’originale che riproducono letteralmente. Capo II – Della prova documentale Sezione VI – Delle copie degli atti –

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Art. 2719 Copie fotografiche di scritture

Le copie fotografiche di scrittura hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l’originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta. Capo II – Della prova documentale Sezione VI – Delle copie degli atti –

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Art. 2720 Efficacia probatoria

L’atto di ricognizione o di rinnovazione fa piena prova delle dichiarazioni contenute nel documento originale, se non si dimostra, producendo quest’ultimo, che vi e stato errore nella ricognizione o nella rinnovazione. Capo II – Della prova documentale Sezione VII – Degli atti di ricognizione o di rinnovazione –

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Art. 2721 Ammissibilità: limiti di valore

La prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell’oggetto eccede le lire ciquemila. Tuttavia l’autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza. Capo III – Della prova testimoniale – –

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Art. 2722 Patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento

La prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione e stata anteriore o contemporanea. Capo III – Della prova testimoniale – –

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Art. 2723 Patti posteriori alla formazione del documento

Qualora si alleghi che, dopo la formazione di un documento, è stato stipulato un patto aggiunto o contrario al contenuto di esso, l’autorità giudiziaria può consentire la prova per testimoni soltanto se, avuto riguardo alla qualità delle parti, alla natura del contratto e a ogni altra circostanza, appare verosimile che siano state fatte aggiunte o […]

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Art. 2724 Eccezioni al divieto della prova testimoniale

La prova per testimoni e ammessa in ogni caso: 1) quando vi è un principio di prova per iscritto: questo è costituito da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato; 2) quando il contraente e stato nell’impossibilità morale o […]

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Art. 2725 Atti per i quali è richiesta la prova per iscritto o la forma scritta

Quando, secondo la legge o la volontà delle parti, un contratto deve essere provato per iscritto , la prova per testimoni è ammessa soltanto nel caso indicato dal numero 3 dell’articolo precedente. La stessa regola si applica nei casi in cui la forma scritta è richiesta sotto pena di nullità. Capo III – Della prova […]

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Art. 2726 Prova del pagamento e della remissione

Le norme stabilite per la prova testimoniale dei contratti si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito. Capo III – Della prova testimoniale – –

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Art. 2727 Nozione

Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato. Capo IV – Delle presunzioni – –

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Art. 2728 Prova contro le presunzioni legali

Le presunzioni legali dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali esse sono stabilite. Contro le presunzioni sul fondamento delle quali la legge dichiara nulli certi atti o non ammette l’azione in giudizio non può essere data prova contraria, salvo che questa sia consentita dalla legge stessa. Capo IV – Delle presunzioni – –

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Art. 2729 Presunzioni semplici

Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti. Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni. Capo IV – Delle presunzioni – –

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Art. 2730 Nozione

La confessione è la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all’altra parte. La confessione è giudiziale o stragiudiziale. Capo V – Della confessione – –

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Art. 2731 Capacità richiesta per la confessione

La confessione non è efficace se non proviene da persona capace di disporre del diritto, a cui i fatti confessati si riferiscono. Qualora sia resa da un rappresentante, è efficace solo se fatta entro i limiti e nei modi in cui questi vincola il rappresentato. Capo V – Della confessione – –

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Art. 2732 Revoca della confessione

La confessione non può essere revocata se non si prova che è stata determinata da errore di fatto o da violenza. Capo V – Della confessione – –

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Art. 2733 Confessione giudiziale

E’ giudiziale la confessione resa in giudizio. Essa forma piena prova contro colui che l’ha fatta, purché non verta su fatti relativi a diritti non disponibili. In caso di litisconsorzio necessario , la confessione resa da alcuni soltanto dei.litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice. Capo V – Della confessione – –

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