Un lavoratore impugna un contratto a termine illegittimo stipulato con l'Azienda. La Corte d'Appello dichiara nullo il termine, riconosce il rapporto a tempo indeterminato e assegna un'indennità risarcitoria di tre mensilità ex art. 32 della legge 183/2010, ordinando al lavoratore di restituire le somme in eccedenza percepite dopo il primo grado. Il lavoratore ricorre in Cassazione contestando il mancato pagamento degli stipendi successivi alla prima sentenza, il calcolo ridotto dell'indennità e la quantificazione unitaria delle spese legali. La Sesta Sezione della Corte di Cassazione, ritenendo che la controversia richieda un esame approfondito non adatto alla procedura semplificata, emette un'ordinanza interlocutoria e rimette la decisione finale alla Sezione Lavoro ordinaria.
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