La disputa internazionale e la giurisdizione sul rapporto di lavoro
Le missioni militari internazionali all’estero impiegano frequentemente collaboratori civili assunti sul posto. Spesso sorgono contrasti legali sui salari e sui versamenti previdenziali. In questi casi complessi, definire la corretta giurisdizione sul rapporto di lavoro rappresenta il primo ostacolo per ottenere tutela giudiziaria.
Due cittadine straniere residenti all’estero hanno lavorato come personale civile per il contingente militare italiano durante una missione di pace. Le lavoratrici hanno svolto mansioni di supporto per oltre un decennio. Successivamente, le dipendenti hanno avviato una causa legale in Italia contro il Ministero della Difesa. Le richiedenti pretendevano il pagamento di consistenti differenze retributive e l’accredito dei contributi previdenziali obbligatori.
Il quadro normativo dei trattati internazionali
I trattati internazionali regolano con precisione la presenza delle forze armate all’estero. In particolare, la Convenzione di Londra disciplina lo status delle truppe dei paesi aderenti alla NATO e il reclutamento del personale ausiliario.
La norma stabilisce che i contingenti soddisfano le esigenze locali di manodopera mediante le regole e i servizi dello Stato che li ospita. I lavoratori civili del posto non assumono la qualifica di membri delle forze armate. Il contratto di impiego rimane vincolato alla legislazione locale. Di conseguenza, i tribunali dello Stato di residenza del lavoratore devono risolvere le controversie contrattuali.
Le motivazioni: i criteri per la giurisdizione sul rapporto di lavoro
I giudici della Suprema Corte hanno respinto integralmente il ricorso delle lavoratrici, confermando le decisioni dei gradi precedenti. Il Ministero della Difesa non può essere citato dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria italiana per tali pretese.
I giudici di legittimità hanno ribadito un principio consolidato. La Convenzione di Londra impone che le condizioni contrattuali e la tutela dei lavoratori civili locali seguano la legge dello Stato ricevente. I lavoratori civili autoctoni non appartengono alla forza armata estera. Il giudice italiano è privo del potere di giudicare queste domande. La giurisdizione appartiene in via esclusiva ai tribunali dello Stato estero in cui è avvenuta la prestazione lavorativa.
Le conclusioni: vittoria del Ministero e riparto delle spese
La sentenza stabilisce in modo definitivo la carenza di poteri decisori del foro italiano sui contratti di lavoro del personale ausiliario impiegato all’estero nei contingenti NATO. Il Ministero della Difesa vince la causa.
La Suprema Corte ha condannato le lavoratrici al pagamento delle spese legali a favore dell’amministrazione statale. I giudici hanno inoltre addebitato il raddoppio del contributo unificato, escludendo qualsiasi beneficio di esenzione.
Quale giudice decide le controversie dei civili assunti all’estero da contingenti militari italiani?
La decisione spetta al giudice dello Stato estero in cui il lavoratore risiede e ha prestato la propria attività, non al giudice italiano.
Il personale civile locale è considerato parte delle forze armate italiane?
No, i trattati internazionali escludono espressamente che i lavoratori civili locali assunti sul posto diventino membri della forza armata straniera.
Quale legge si applica alle retribuzioni e ai contributi del personale assunto all’estero?
Si applica la legislazione sul lavoro in vigore nello Stato ospitante in cui il dipendente ha svolto il servizio.