Un’azienda operante nella ristorazione collettiva interrompe un contratto di appalto. La direzione decide quindi di allontanare un dipendente addetto alla mensa. L’impresa motiva la scelta con ragioni organizzative e produttive, configurando un licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Il lavoratore impugna immediatamente il provvedimento espulsivo davanti all’autorità giudiziaria. La difesa eccepisce la mancata ricollocazione interna, definita obbligo di repêchage (dovere aziendale di verificare posizioni lavorative alternative). La società gestisce numerose altre commesse sul territorio nazionale e impiega migliaia di addetti. Per questa ragione, il dipendente contesta la scelta aziendale di escluderlo senza vagliare altri incarichi.
La prova del repêchage grava sul datore di lavoro
L’azienda sostiene che il dipendente debba indicare specifici posti vacanti per dimostrare la fattibilità del reimpiego. I giudici respingono fermamente questa ricostruzione normativa e processuale.
La giurisprudenza di legittimità assegna l’onere probatorio unicamente alla parte datoriale. Il datore di lavoro deve dimostrare l’impossibilità oggettiva di impiegare il lavoratore in altre sedi, anche fuori regione. Il lavoratore non ha alcun dovere di censire l’organico aziendale o scovare mansioni scoperte. La complessiva flessione del personale non basta a escludere la presenza di ruoli compatibili.
Le modifiche della Consulta sul licenziamento per giustificato motivo oggettivo
Il quadro normativo ha subito un profondo mutamento durante il contenzioso. La Corte Costituzionale, con la pronuncia numero 125 del 2022, ha eliminato la parola «manifesta» dall’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori.
In passato, la reintegrazione scattava unicamente dinanzi a una clamorosa e palese assenza della motivazione economica. Oggi qualsiasi insussistenza del fatto giustificativo, compresa la mancata prova del repêchage, permette al dipendente di aspirare al ripristino del posto di lavoro. La Cassazione deve applicare i principi della Consulta anche se sopraggiunti poco prima della pubblicazione del verdetto.
Le motivazioni: i principi sul licenziamento per giustificato motivo oggettivo
I giudici di legittimità hanno confermato la piena illegittimità del recesso datoriale. L’azienda gestiva ancora vari appalti attivi e non ha offerto la prova certa dell’assenza di mansioni utili.
La Suprema Corte ha cassato la decisione di secondo grado nella parte relativa alla sola indennità economica. Il giudice di merito aveva negato il rientro in servizio applicando una norma dichiarata incostituzionale. L’evoluzione giurisprudenziale impone ora di valutare se il mancato repêchage integri un’assenza del fatto tale da giustificare la reintegrazione materiale nel posto.
Le conclusioni: la vittoria del dipendente e il nuovo giudizio
La Corte di Cassazione accoglie l’impugnazione del lavoratore e respinge il ricorso incidentale dell’azienda. L’impresa subisce inoltre la condanna al versamento del doppio contributo unificato.
La causa torna alla Corte di Appello in diversa composizione per ridefinire la tutela spettante al dipendente. Il nuovo collegio giudicante dovrà verificare se disporre la reintegrazione sul posto di lavoro alla luce dei recenti principi costituzionali, oltre a regolare le spese legali dell’intero procedimento.
A chi spetta dimostrare che non esistono altri posti per evitare il licenziamento?
L’onere della prova grava esclusivamente sul datore di lavoro, il quale deve dimostrare l’impossibilità di ricollocare il lavoratore in qualsiasi altra mansione disponibile nell’intera organizzazione aziendale.
Cosa accade se l’azienda gestisce appalti in diverse regioni?
Il datore di lavoro deve verificare l’assenza di mansioni compatibili su tutto il territorio in cui opera, inclusi gli appalti extraregionali, prima di procedere all’allontanamento definitivo.
Quale tutela ottiene il lavoratore se l’azienda viola l’obbligo di ricollocazione?
A seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, l’insussistenza della giustificazione oggettiva può consentire al lavoratore di ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro e non solo un risarcimento economico.