Un socio versa ingenti somme in acconto a una cooperativa per la realizzazione e la futura assegnazione di un alloggio residenziale. Successivamente il socio esercita il proprio diritto di recesso dal vincolo sociale e richiede la restituzione del denaro versato per la casa. La società rifiuta il pagamento e oppone le regole del proprio statuto interno. Secondo la difesa della cooperativa, qualsiasi controversia tra i soci e l’ente deve essere devoluta a un collegio di arbitri privati. La clausola compromissoria cooperativa edilizia limiterebbe la possibilità di agire davanti al giudice civile. Il socio decide comunque di chiedere un decreto ingiuntivo per recuperare gli acconti spesi. Il tribunale di merito accoglie l’opposizione della società e cancella l’ordine di pagamento. La vicenda giunge infine dinanzi alla Corte di Cassazione con un ricorso per regolamento di competenza.
La distinzione tra rapporto associativo e rapporto di scambio
La giurisprudenza di legittimità individua una precisa distinzione tra due diversi rapporti contrattuali presenti nelle cooperative edilizie. Il primo elemento riguarda il rapporto associativo puro che nasce con l’adesione al contratto sociale. Da questo vincolo discende l’obbligo di versare i conferimenti e di contribuire alle spese generali di amministrazione dell’ente. Il secondo elemento riguarda invece il rapporto bilaterale di scambio avente ad oggetto l’assegnazione dell’alloggio. In questo secondo ambito il socio effettua anticipazioni straordinarie per acquistare il terreno ed edificare gli immobili. Tali somme costituiscono il prezzo per l’acquisto della proprietà e non una quota di capitale sociale. I due contratti rimangono distinti anche se risultano funzionalmente collegati tra loro.
Il diritto del socio receduto alla restituzione degli acconti
L’esercizio del recesso comporta lo scioglimento definitivo del rapporto sociale in capo al singolo membro. Con l’uscita dalla società, il socio perde la propria qualifica associativa ma assume una posizione di netto credito verso l’ente. Gli acconti versati per la costruzione della casa devono essere restituiti integralmente al receduto. L’obbligo di restituzione grava sulla cooperativa anche in presenza di un disavanzo nel bilancio societario. L’onere economico dell’alloggio ricadrà sul nuovo socio subentrante che rileverà il bene immobiliare. Per tale motivo, il diritto alla restituzione delle somme anticipate non dipende dalla gestione del patrimonio sociale generale.
Le motivazioni: i limiti della clausola compromissoria cooperativa edilizia
Nelle sue motivazioni la Corte di Cassazione delimita con precisione la portata delle clausole statutarie. La regola arbitrale presente nello statuto si riferisce esclusivamente ai conflitti derivanti dal rapporto associativo. Essa non estende i propri effetti vincolanti ai distinti contratti di scambio immobiliare. La domanda di restituzione degli acconti per la casa riguarda la prestazione corrispettiva dell’alloggio. La clausola compromissoria cooperativa edilizia non deforma la natura del contratto di vendita e non sottrae la causa al giudice civile. La deroga alla giurisdizione ordinaria richiede una volontà contrattuale espressa e specifica per ogni singolo rapporto collegato. Senza questa pattuizione esplicita, la competenza rimane attribuita in via esclusiva al magistrato ordinario.
Le conclusioni: la vittoria del socio davanti al giudice ordinario
Nelle sue conclusioni la Suprema Corte accoglie il ricorso del socio e cassa integralmente la decisione del tribunale. I giudici dichiarano la competenza del tribunale civile ordinario per la risoluzione della controversia. Le parti dovranno riassumere la causa nei termini prescritti dalla legge per ottenere la decisione sul merito del credito. La sentenza stabilisce una tutela fondamentale per tutti i soci di cooperative edilizie. I cittadini che recedono dalla società conservano il diritto di recuperare le somme anticipate per l’immobile davanti alla magistratura ordinaria. La presenza di clausole arbitrali generiche nello statuto non impedisce di ricorrere al giudice per ottenere un decreto ingiuntivo.
A quali controversie si applica la clausola compromissoria presente nello statuto di una cooperativa edilizia
La clausola si applica unicamente alle liti relative al rapporto associativo e alla gestione sociale, non ai contratti di scambio per la costruzione dell’immobile.
Cosa accade agli acconti versati per la casa in caso di recesso del socio
Il socio receduto diventa creditore della cooperativa e ha diritto al rimborso delle somme anticipate per l’acquisto o la costruzione dell’alloggio.
Quale giudice decide sulla richiesta di restituzione degli acconti dell’alloggio
La decisione spetta al giudice ordinario civile, poiché il rimborso riguarda un contratto di scambio distinto dallo statuto associativo.