Origine del contenzioso e imposta unica sulle scommesse
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha notificato un avviso di accertamento a una società estera attiva nella raccolta di scommesse sportive. L’amministrazione finanziaria pretendeva il pagamento del tributo per l’anno d’imposta 2010. L’operatore straniero gestiva la raccolta di giocate sul territorio italiano tramite centri trasmissione dati affiliati senza possedere la concessione statale obbligatoria.
Il giudice di appello ha annullato la pretesa fiscale. Il collegio regionale riteneva applicabile la decisione della Corte Costituzionale numero 27 del 2018. Tale provvedimento aveva escluso la responsabilità delle ricevitorie intermedie per le annualità anteriori al 2011. Secondo la corte territoriale, l’esonero degli intermediari cancellava anche l’imposta unica sulle scommesse dovuta dall’allibratore principale.
Compatibilità con le direttive europee e diritto unionale
La società contribuente ha sollevato dubbi sulla compatibilità della disciplina nazionale con le norme comunitarie. L’azienda sosteneva che il tributo violasse l’art. 401 della direttiva 2006/112/CE, la quale vieta l’introduzione di imposte generali sul volume d’affari concorrenti con l’imposta sul valore aggiunto (IVA).
I giudici di legittimità hanno respinto questa linea difensiva richiamando la giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Il prelievo sulle scommesse sportive non possiede la natura di imposta sul volume d’affari. Il tributo si applica sull’importo lordo giocato, non prevede meccanismi di detrazione e non tassa il valore aggiunto delle singole fasi commerciali. L’ordinamento consente l’applicazione concorrente di tributi speciali sui giochi d’azzardo.
La distinzione tra ricevitorie e allibratori esteri
La controversia verteva sull’effettiva estensione soggettiva dello scudo fiscale introdotto dalla Corte Costituzionale. Il giudice delle leggi aveva dichiarato illegittima la norma solo nella parte in cui obbligava le ricevitorie fisiche per le annualità precedenti al 2011.
In quel periodo le ricevitorie non potevano trasferire economicamente il carico tributario sui bookmaker esteri. La misura proteggeva l’anello debole della catena distributiva. La protezione non si estendeva all’allibratore internazionale. L’operatore estero rimane il titolare dell’attività di gioco e il beneficiario principale dei flussi economici generati dalle puntate.
Le motivazioni: i principi sull’imposta unica sulle scommesse
La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia fiscale chiarendo l’assetto normativo. L’operatore estero privo di concessione deve corrispondere l’imposta unica sulle scommesse per tutte le giocate raccolte in Italia, a prescindere dal luogo in cui fissa la propria sede legale.
I giudici hanno chiarito che esentare un operatore privo di titolo statale creerebbe una disparità ingiustificata a danno degli operatori concessionari conformi alla legge. La disciplina tutela la lealtà fiscale e contrasta le infiltrazioni criminali nel settore del gioco d’azzardo. La Corte Costituzionale ha escluso dall’obbligo solo le ricevitorie e non gli allibratori. Il bookmaker estero risponde in via diretta e principale del debito tributario per l’anno 2010.
Le conclusioni: la vittoria del Fisco contro l’operatore estero
La Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata della Commissione Tributaria Regionale della Puglia e ha rinviato il procedimento alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado. Il giudice del rinvio dovrà rivalutare la controversia conformandosi al principio stabilito.
L’Agenzia delle Dogane ottiene la conferma della legittimità dei propri avvisi di accertamento. L’allibratore estero non può invocare i benefici riservati ai titolari di ricevitoria. Le società straniere che raccolgono scommesse in Italia senza concessione devono versare integralmente i tributi erariali dovuti.
Un allibratore estero senza concessione italiana deve pagare le imposte sui giochi in Italia?
Sì, la Corte di Cassazione ha chiarito che l’imposta si applica a tutte le scommesse raccolte sul territorio nazionale, indipendentemente dalla sede legale dell’operatore.
Le ricevitorie fisiche rispondono dei debiti tributari dei bookmaker per gli anni antecedenti al 2011?
No, per gli anni precedenti al 2011 la Corte Costituzionale ha escluso la responsabilità tributaria delle ricevitorie, lasciando il debito esclusivamente a carico dell’allibratore.
Il tributo sulle scommesse viola le direttive comunitarie sull’IVA?
No, il tributo non si calcola sul volume d’affari né sul valore aggiunto, risultando del tutto compatibile con le norme dell’Unione Europea.