Rimborso spese associazione: chi deve pagare e come provarlo
Il tema del rimborso spese associazione è spesso fonte di accesi contenziosi tra soci, specialmente nelle fasi iniziali di vita di un ente non profit. Una recente sentenza della Corte d’Appello ha gettato luce su un aspetto fondamentale: la titolarità del credito e l’onere della prova quando alcuni soci anticipano somme di tasca propria.
I fatti: l’anticipazione delle spese di startup
La vicenda trae origine dalla costituzione di un’associazione senza scopo di lucro. Due dei soci fondatori avevano citato in giudizio un terzo socio, chiedendo il rimborso spese associazione per i costi di avvio e gestione che, a loro dire, erano stati sostenuti quasi integralmente da loro due soltanto. Secondo gli accordi interni, tali spese avrebbero dovuto essere ripartite in parti uguali tra i tre membri.
In primo grado, il Tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dai due soci, sostenendo che il diritto a ricevere quelle somme spettasse all’associazione stessa e non ai singoli individui, e che comunque la pretesa non fosse stata sufficientemente provata.
La decisione della Corte d’Appello
I giudici di secondo grado hanno parzialmente corretto l’interpretazione del primo giudice riguardo alla titolarità del credito. La Corte ha chiarito che, se i soci hanno utilizzato risorse finanziarie proprie (e non dell’ente) per pagare debiti dell’associazione in virtù di un accordo interno, essi sono i reali titolari del diritto al rimborso nei confronti del socio inadempiente.
Tuttavia, nonostante questa apertura sulla legittimazione ad agire, l’appello è stato rigettato. Il motivo risiede nella carenza probatoria riguardante la ripartizione del credito tra i due soci che hanno agito in giudizio.
L’importanza della prova nel rimborso spese associazione
Per ottenere con successo il rimborso spese associazione, non basta dimostrare che sono stati effettuati dei pagamenti, ma occorre specificare l’entità esatta dell’esborso sostenuto da ciascun creditore. Nel caso in esame, i due soci non avevano indicato quanto ciascuno di loro avesse effettivamente versato, limitandosi a presentare un cumulo di fatture.
Inoltre, la Corte ha sottolineato che non esiste una presunzione di solidarietà attiva tra creditori: senza una prova specifica che il debito fosse dovuto a entrambi indistintamente, il giudice non può condannare il debitore al pagamento di una somma forfettaria in favore di più soggetti.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte risiedono nel principio dell’onere della prova e nella corretta qualificazione del rapporto obbligatorio. Sebbene sia plausibile che i soci fondatori anticipino somme proprie per un’associazione appena nata, nel momento in cui chiedono il conto a un socio receduto, devono essere in grado di documentare analiticamente ogni singola uscita imputabile a ciascun richiedente. La mancanza di chiarezza sulla quota spettante a ogni creditore rende la domanda indeterminata e, di conseguenza, non accoglibile.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che il rimborso spese associazione tra soci è una questione di responsabilità contrattuale basata sugli accordi interni. Tuttavia, per evitare di perdere la causa, è indispensabile che i soci tengano una contabilità separata e dettagliata dei propri esborsi personali, evitando di agire come un blocco unico se non è possibile dimostrare giuridicamente un diritto di credito solidale.
Chi ha diritto al rimborso delle spese anticipate per conto dell’associazione?
Il diritto spetta ai singoli soci se hanno utilizzato fondi personali in base a un accordo interno di ripartizione, mentre spetta all’associazione se le spese sono state effettuate con risorse dell’ente.
Cosa succede se più soci chiedono il rimborso senza specificare le quote?
La domanda rischia di essere rigettata poiché non esiste una presunzione di solidarietà tra i creditori e ogni socio deve provare l’esatto importo che ha personalmente anticipato.
Quali documenti servono per provare il credito verso un altro socio?
È necessario presentare fatture e ricevute di pagamento, ma soprattutto occorre dimostrare l’accordo interno che prevedeva la suddivisione delle spese tra i soci fondatori.