Il calcolo dell’anzianità e la prescrizione dei crediti di lavoro
Un lavoratore ha richiesto il riconoscimento dell’intero periodo di apprendistato per il calcolo degli scatti di anzianità. L’Azienda si è opposta, sostenendo che parte dei crediti fosse ormai estinta. La questione centrale riguarda la prescrizione dei crediti di lavoro e il momento esatto in cui i termini iniziano a decorrere. La Corte di Cassazione ha chiarito questo importante aspetto, tutelando i diritti dei lavoratori dipendenti.
Il caso dell’apprendistato e la stabilità del rapporto
Il dipendente aveva svolto un periodo di apprendistato che il contratto collettivo escludeva parzialmente dal calcolo dell’anzianità di servizio. L’apprendistato è un contratto a causa mista, che unisce il lavoro alla formazione professionale. La legge prevede che, al termine del periodo formativo, se il rapporto prosegue, l’intero periodo debba essere computato nell’anzianità di servizio del dipendente. L’accordo sindacale applicato dall’Azienda riduceva illegittimamente questo computo. I giudici d’appello avevano già sanzionato questa condotta, dichiarando la nullità delle clausole contrattuali collettive. L’Azienda ha rinunciato in un secondo momento a contestare questo specifico punto, concentrando la sua difesa unicamente sulla prescrizione dei crediti. Secondo la tesi aziendale, il lavoratore avrebbe dovuto richiedere le somme molto prima, poiché il rapporto era ancora in corso.
Le motivazioni: la prescrizione dei crediti di lavoro e la stabilità
I giudici della Suprema Corte hanno rigettato la tesi dell’Azienda. La sentenza spiega che la prescrizione dei crediti di lavoro non decorre durante lo svolgimento del rapporto se questo non è assistito da una tutela reale forte. La giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha sempre collegato il decorso della prescrizione alla presenza di una stabilità reale del posto di lavoro. Se il lavoratore rischia il licenziamento senza una tutela di reintegrazione effettiva, si trova in una condizione di soggezione psicologica. Dopo le modifiche introdotte dalla Riforma Fornero del 2012 e dal successivo Jobs Act del 2015, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non gode più di un regime di stabilità assoluta. Il lavoratore potrebbe temere ritorsioni o il licenziamento se decidesse di agire in giudizio contro il proprio datore di lavoro mentre il rapporto è ancora attivo. Per questo motivo, la prescrizione inizia a decorrere soltanto dal momento in cui il rapporto di lavoro cessa definitivamente. I giudici hanno accertato che le lettere di diffida inviate dal dipendente nel 2017 e nel 2019 erano pienamente idonee a interrompere i termini.
Le conclusioni: il diritto del lavoratore agli scatti di anzianità
La decisione della Cassazione conferma un principio fondamentale a tutela della parte più debole del rapporto contrattuale. L’Azienda perde definitivamente il ricorso e deve pagare le spese di giudizio. Il lavoratore ottiene il pieno riconoscimento dell’anzianità maturata durante l’apprendistato e il pagamento delle differenze retributive accumulate negli anni. Questa sentenza rappresenta un precedente cruciale per tutti i dipendenti che temono di far valere i propri diritti monetari durante la vigenza del contratto di lavoro.
Quando inizia a decorrere la prescrizione per i crediti di lavoro?
La prescrizione dei crediti di lavoro inizia a decorrere soltanto al momento della cessazione definitiva del rapporto di lavoro, a meno che non vi sia una stabilità reale del posto.
Il periodo di apprendistato è utile per gli scatti di anzianità?
Sì, l’intero periodo svolto in regime di apprendistato deve essere calcolato ai fini degli aumenti periodici di anzianità se il rapporto prosegue come ordinario.
Cosa succede se un accordo sindacale esclude l’apprendistato dal calcolo dell’anzianità?
Le clausole dei contratti collettivi o degli accordi sindacali che escludono o limitano questo computo sono considerate nulle perché violano norme imperative.