Aiuti di Stato de minimis: la Cassazione fissa il principio del ‘Ratione Temporis’
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un aspetto cruciale in materia di aiuti di Stato de minimis, stabilendo quale normativa europea debba essere applicata per verificare il rispetto delle soglie. La pronuncia, scaturita da una richiesta di rimborso fiscale legata a un evento sismico in Sicilia, sottolinea l’importanza del principio ratione temporis, ovvero l’applicazione della legge vigente al momento della concessione del beneficio.
I Fatti del Caso: Omonimia e Rimborsi Fiscali
La vicenda trae origine dalla richiesta di rimborso del 90% di Irpef e Ilor avanzata da due imprenditori omonimi, entrambi residenti nel Catanese, a seguito delle agevolazioni previste per gli eventi calamitosi del 1990. La Commissione Tributaria di primo grado, cadendo in errore a causa dell’omonimia, riunì i ricorsi e, credendo si trattasse di un unico contribuente, concesse un solo rimborso per evitare duplicazioni.
La Commissione Tributaria Regionale, in appello, corresse l’errore, riconoscendo il diritto al rimborso a entrambi i contribuenti. Tuttavia, l’Amministrazione Finanziaria ha impugnato la decisione dinanzi alla Corte di Cassazione, contestando la corretta applicazione della disciplina europea sugli aiuti di Stato de minimis.
La Questione Giuridica sugli aiuti di Stato de minimis
Il nodo centrale della controversia riguardava l’individuazione del regolamento UE e del relativo massimale applicabile alla fattispecie. La corte di merito aveva ritenuto legittimi i rimborsi sulla base delle dichiarazioni dei contribuenti di non aver ricevuto altri aiuti, ma senza verificare adeguatamente quale fosse la soglia de minimis applicabile ratione temporis.
L’Agenzia Fiscale sosteneva che la corte d’appello avesse errato nell’individuare sia il massimale di aiuto consentito sia il triennio di riferimento per il calcolo del cumulo, applicando una normativa successiva e più favorevole rispetto a quella vigente al momento in cui il diritto al beneficio era sorto.
Le motivazioni della Corte di Cassazione e il principio del ‘Ratione Temporis’
La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’Amministrazione Finanziaria, cassando la sentenza impugnata e stabilendo un importante principio di diritto. La decisione si fonda su una rigorosa interpretazione della normativa europea e dei principi di certezza del diritto.
L’individuazione del Regolamento UE Applicabile
La Corte ha chiarito che, per valutare la compatibilità di un aiuto con il regime de minimis, è necessario fare riferimento al regolamento europeo in vigore nel momento in cui all’impresa viene accordato il diritto a ricevere l’aiuto, a prescindere dalla data di effettiva erogazione. Nel caso di specie, il beneficio derivava da una legge del 2002. Pertanto, il regolamento applicabile era il Reg. CE n. 69/2001, che prevedeva un massimale di 100.000 euro, e non il successivo Reg. CE n. 1998/2006 (con soglia a 200.000 euro), invocato implicitamente dalla difesa.
L’applicazione retroattiva di un regime più favorevole è un’eccezione e deve essere espressamente prevista, cosa che non era avvenuta per la tipologia di imprese in questione.
Il Calcolo del Triennio di Riferimento
Anche il calcolo del triennio per la verifica del cumulo degli aiuti è stato oggetto di precisazione. La Corte ha ribadito che il periodo di tre anni deve essere valutato su base ‘mobile’, comprendendo l’esercizio finanziario di concessione del nuovo aiuto e i due esercizi precedenti. La corte di merito aveva erroneamente considerato il periodo 1990-1992, relativo ai versamenti d’imposta, anziché il triennio rilevante ai fini dell’aiuto, che decorreva dall’entrata in vigore della norma agevolativa (2001-2003).
Il Principio di Diritto sugli aiuti di Stato de minimis
Sulla base di queste argomentazioni, la Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: «In tema di aiuti di Stato c.d. de minimis, nel rispetto dell’art. 107 T.F.U.E., la sussistenza delle condizioni per usufruirne va valutata avendo riguardo alle soglie fissate dal regolamento CE vigente all’epoca della concessione del beneficio che coincide con il momento in cui l’aiuto è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, indipendentemente dalla data di erogazione».
Le conclusioni
L’ordinanza ha annullato la sentenza e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria della Sicilia, che dovrà riesaminare il caso attenendosi scrupolosamente ai principi enunciati. Dovrà, in particolare, verificare se gli importi dei rimborsi richiesti, sommati ad eventuali altri aiuti percepiti dai contribuenti nel corretto triennio di riferimento, superino o meno il massimale di 100.000 euro previsto dal Reg. CE n. 69/2001. Questa pronuncia ribadisce il rigore necessario nell’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato e serve da monito per le imprese e i professionisti: la valutazione della compatibilità di un’agevolazione deve sempre basarsi sulla normativa vigente al momento della sua concessione giuridica, per non incorrere in successive contestazioni e richieste di recupero da parte dello Stato.
Quale regolamento europeo si applica per verificare la soglia degli aiuti di Stato ‘de minimis’?
Si applica il regolamento in vigore nel momento in cui il beneficio è giuridicamente concesso all’impresa, secondo la normativa nazionale, indipendentemente dalla data successiva in cui avviene l’effettiva erogazione delle somme.
Come si calcola il periodo di tre anni per il cumulo degli aiuti ‘de minimis’?
Il periodo di riferimento è un triennio ‘mobile’ che include l’esercizio finanziario in cui viene concesso il nuovo aiuto e i due esercizi finanziari precedenti. Il calcolo parte dal momento in cui entra in vigore la legge che riconosce il beneficio.
È possibile applicare retroattivamente un regolamento ‘de minimis’ con soglie più favorevoli?
No, di regola non è possibile. Il principio della certezza del diritto osta all’applicazione retroattiva delle norme, salvo che non sia eccezionalmente e chiaramente previsto dal legislatore comunitario, come avvenuto in specifici settori ma non per la generalità delle imprese.