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Agevolazione Tremonti ter: negato il bonus sui beni in magazzino

L’Agenzia delle Entrate ha contestato a una società l’applicazione dell’agevolazione Tremonti ter per l’acquisto in leasing di macchinari di perforazione. I macchinari erano stati prodotti dalla stessa società e iscritti in magazzino come beni merce prima del periodo agevolato, per poi essere venduti a società di leasing e riacquisiti tramite locazione finanziaria (leasing back). La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’ufficio tributario, stabilendo che il beneficio fiscale spetta solo per investimenti in macchinari nuovi e strumentali all’attività d’impresa, realizzati nel periodo previsto dalla legge. L’operazione di leasing back su beni già esistenti in magazzino non genera un costo effettivo agevolabile, escludendo così l’applicazione dell’agevolazione Tremonti ter.

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Pubblicato il 30 giugno 2026 in Giurisprudenza Tributaria

Riferimento Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8 Anno 2022 (Cass. civ. sez. 5 n. 8/2022)

Il caso dell’agevolazione Tremonti ter e il leasing finanziario

Le imprese cercano spesso di ridurre il carico fiscale attraverso i benefici previsti dalla legge. Tra questi, l’agevolazione Tremonti ter ha rappresentato una misura importante per incentivare l’acquisto di nuovi macchinari. Tuttavia, l’applicazione di queste agevolazioni richiede il rispetto rigoroso di requisiti temporali e di utilizzo dei beni. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha chiarito i confini di questa detassazione, analizzando il caso di una società che ha tentato di applicare il beneficio a macchinari già presenti in magazzino e poi inseriti in un’operazione di locazione finanziaria di ritorno (leasing back). Il fisco ha contestato questa operazione, ritenendo che mancassero i presupposti fondamentali per accedere al regime di favore.

La vendita e il riacquisto dei macchinari aziendali

La vicenda nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione una maggiore imposta sul reddito delle società (Ires). La società contribuente svolgeva una doppia attività. Essa produceva macchinari di perforazione per la vendita e, contemporaneamente, eseguiva opere specializzate nel sottosuolo. La società ha realizzato alcuni macchinari e li ha iscritti in contabilità come rimanenze di magazzino prima dell’inizio del periodo agevolato. Successivamente, ha venduto questi beni a due società di leasing, per poi riacquisirli immediatamente in locazione finanziaria. Secondo la tesi della società, questa operazione legittimava l’accesso all’agevolazione Tremonti ter poiché i contratti di leasing erano stati firmati durante il periodo di vigenza della norma. L’operazione mirava a trasformare fittiziamente dei beni merce in beni strumentali agevolabili.

I requisiti per accedere all’agevolazione Tremonti ter

La normativa fiscale di favore prevede una parziale esclusione dal reddito imponibile per gli investimenti in nuovi macchinari e apparecchiature. La Corte di Cassazione ha ricordato che le norme agevolative sono di stretta interpretazione. Questo significa che non è possibile estendere i benefici oltre i casi espressamente previsti dalla legge. Per accedere all’agevolazione Tremonti ter devono coesistere due condizioni precise. In primo luogo, i macchinari devono essere nuovi e l’investimento deve essere realizzato nell’arco temporale stabilito dal legislatore. In secondo luogo, i beni devono essere strumentali, cioè destinati a essere utilizzati durevolmente all’interno dell’attività d’impresa. I beni destinati alla vendita a terzi, definiti beni merce, sono quindi totalmente esclusi dal beneficio fiscale.

Le motivazioni della decisione della Cassazione sull’agevolazione Tremonti ter

I giudici della Suprema Corte hanno ritenuto fondate le contestazioni dell’ufficio tributario. La sentenza evidenzia che i macchinari erano già stati iscritti nel magazzino della società prima del periodo di operatività del beneficio fiscale. Di conseguenza, i relativi costi di produzione erano già stati sostenuti in precedenza. Lo spostamento fittizio del momento dell’investimento alla data di sottoscrizione dei contratti di leasing costituisce un grave errore di diritto. Inoltre, l’operazione di leasing back non ha comportato alcun costo effettivo e aggiuntivo per l’impresa. I beni erano originariamente destinati alla vendita a terzi e non all’uso durevole in azienda. La successiva retrocessione dei macchinari non ha mutato la loro natura originaria, escludendo così la spettanza dell’agevolazione Tremonti ter.

Le conclusioni della Suprema Corte sulla spettanza dell’agevolazione Tremonti ter

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e ha annullato la decisione favorevole alla società. Il giudizio torna ora davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per un nuovo esame del caso. Il principio stabilito è estremamente chiaro per tutti gli operatori economici. Non è possibile beneficiare dell’agevolazione Tremonti ter per beni che l’impresa ha già in magazzino e che formano oggetto di operazioni finanziarie circolari prive di un reale e nuovo sforzo economico. La detassazione spetta solo per investimenti reali che migliorano e modernizzano la struttura produttiva aziendale attraverso l’acquisizione di beni effettivamente strumentali.

I beni già presenti in magazzino possono usufruire dell’agevolazione Tremonti ter?
No, i beni già iscritti in contabilità prima del periodo agevolato non sono considerati nuovi investimenti e non possono accedere al beneficio.

L’operazione di leasing back consente di ottenere la detassazione dei macchinari?
L’operazione non consente l’agevolazione se non comporta un costo effettivo per l’acquisto di nuovi beni strumentali ma riguarda beni merce già esistenti.

Quali sono i requisiti fondamentali per l’agevolazione sui macchinari?
I macchinari devono essere nuovi, acquistati nel periodo temporale previsto dalla legge e destinati a un uso durevole e strumentale nell’impresa.

Termini giuridici

Beni merce
Beni prodotti o acquistati dall'impresa per essere venduti a terzi, che non costituiscono strumenti durevoli per l'attività produttiva.
Beni strumentali
Beni che l'impresa utilizza in modo durevole come strumenti per svolgere la propria attività produttiva.

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La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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