Il caso: l’avvocato e la richiesta di equa riparazione
Un avvocato ha avviato una causa contro lo Stato per ottenere l’equa riparazione a causa della eccessiva durata di un processo. Nel giudizio originario, il professionista aveva assistito un privato cittadino. Durante quel processo, l’avvocato aveva chiesto la distrazione delle spese, ossia il pagamento diretto dei compensi da parte della controparte sconfitta. La Corte di Cassazione aveva accolto questa richiesta. Tuttavia, il Ministero della Giustizia non ha pagato spontaneamente le somme dovute. Per questo motivo, l’avvocato ha dovuto iniziare un secondo giudizio, chiamato giudizio di ottemperanza, per costringere la Pubblica Amministrazione a pagare.
L’avvocato ha sostenuto che l’intero percorso giudiziario avesse superato i limiti di tempo ragionevoli stabiliti dalla legge. Di conseguenza, ha chiesto un indennizzo economico per sé stesso. La Corte d’Appello ha respinto la richiesta del professionista. I giudici di merito hanno stabilito che l’avvocato non era una vera e propria parte nel primo processo. Per la seconda fase, quella dell’ottemperanza, il tempo trascorso era invece pienamente regolare. L’avvocato ha quindi deciso di proporre ricorso davanti alla Corte di Cassazione per far valere le proprie ragioni.
Il difensore antistatario è l’avvocato che dichiara di aver anticipato le spese del processo o di non aver ricevuto il compenso dal proprio cliente. La legge consente a questo professionista di chiedere al giudice che la parte sconfitta paghi le spese legali direttamente a lui. Questa richiesta si chiama istanza di distrazione delle spese. Si tratta di uno strumento molto comune che semplifica il recupero dei compensi professionali.
Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito più volte che questa richiesta ha una natura puramente accessoria. L’avvocato non introduce una nuova e autonoma domanda nel processo. Egli non fa valere un diritto autonomo rispetto alla causa principale che riguarda il suo cliente. L’istanza di distrazione si inserisce semplicemente all’interno del rapporto tra il cliente vincitore e il suo difensore. Per questo motivo, l’avvocato non assume mai la veste di parte in senso stretto nel processo di merito. I tempi del processo principale rimangono legati esclusivamente all’interesse del cliente assistito.
Le motivazioni: l’esclusione del diritto all’equa riparazione per il difensore
La Corte di Cassazione ha confermato che l’avvocato non può ottenere l’equa riparazione per la fase di merito del processo. I giudici di legittimità hanno spiegato che l’istanza di distrazione delle spese ha un carattere meramente incidentale. Essa dipende interamente dall’esito della causa principale tra le parti. L’avvocato non può influenzare o governare i tempi del processo di merito. Di conseguenza, non può lamentarsi della sua irragionevole durata.
La legge tutela il diritto di ogni persona a vedere celebrato in tempi ragionevoli il proprio processo, non quello di altri soggetti. Inoltre, la Cassazione ha chiarito che non si può applicare la regola del processo unico. Questa regola unisce la fase di merito e la fase esecutiva solo quando il giudizio riguarda un indennizzo per la legge Pinto. Nel caso in esame, invece, il credito dell’avvocato riguardava le normali spese di lite e non un indennizzo dello Stato. Infine, l’avvocato avrebbe potuto chiedere il pagamento direttamente al proprio cliente, ma non ha dimostrato che quest’ultimo fosse privo di patrimonio.
Le conclusioni: il rigetto del ricorso e la condanna alle spese
La Corte di Cassazione ha rigettato definitivamente il ricorso dell’avvocato. Questa decisione stabilisce un principio molto chiaro per tutti i professionisti del settore legale. L’avvocato che ottiene la distrazione delle spese non diventa parte del processo principale. Pertanto, egli non ha diritto all’equa riparazione per i ritardi della fase di cognizione.
Il professionista può agire in proprio solo per i ritardi della fase esecutiva o di ottemperanza, a patto che questa specifica fase superi i limiti di durata ragionevole. Nel caso specifico, la fase esecutiva era durata solo due anni e quattro mesi, un tempo considerato assolutamente corretto dalla legge. Oltre a perdere la causa, la Cassazione ha condannato l’avvocato a pagare mille euro per le spese di giudizio in favore dei Ministeri controricorrenti. Questa sentenza conferma la linea rigorosa dei giudici italiani sulla limitazione degli indennizzi per la durata dei processi ai soli soggetti direttamente coinvolti nella lite principale.
Un avvocato può chiedere l’equa riparazione per i ritardi della causa del suo cliente?
No, l’avvocato non è considerato parte del processo di merito, anche se ha richiesto la distrazione delle spese legali in suo favore.
Che cos’è la distrazione delle spese e che valore ha nel processo?
La distrazione delle spese è la richiesta dell’avvocato di ricevere i compensi direttamente dalla parte sconfitta. Ha un valore puramente accessorio e non rende il legale parte del giudizio.
Quando può l’avvocato chiedere l’indennizzo per la durata irragionevole del processo?
L’avvocato può chiedere l’indennizzo solo per i ritardi della fase esecutiva o di ottemperanza avviata in proprio, purché questa fase superi i limiti di legge.