Il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento rappresenta una delle tutele più importanti per le persone con gravi disabilità, ma la sua concessione è legata a parametri sanitari molto rigorosi. Una recente pronuncia del Tribunale di Bari offre lo spunto per chiarire la distinzione tra la gravità della patologia e il diritto effettivo alla prestazione economica.
Il caso e la contestazione medica
Il procedimento nasce dal ricorso di un cittadino affetto da morbo di Parkinson e patologie cardiache. L’istante aveva contestato le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio (CTU), sostenendo che le proprie condizioni fisiche, caratterizzate da rigidità e tremori agli arti, rendessero impossibile compiere autonomamente gli atti elementari del vivere quotidiano, come vestirsi o preparare i pasti.
Il ricorrente chiedeva dunque che venisse riconosciuto il diritto a percepire l’indennità di accompagnamento, oltre allo stato di handicap grave già parzialmente riconosciuto. Tuttavia, la valutazione medica ha giocato un ruolo decisivo nel determinare l’esito della causa.
Indennità di accompagnamento e autonomia motoria
Il giudice ha ricordato che per ottenere l’indennità di accompagnamento non è sufficiente essere affetti da una patologia invalidante al 100%. È necessario dimostrare l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore o, in alternativa, l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita, con la conseguente necessità di assistenza continua.
Nel caso analizzato, il perito medico ha rilevato che, nonostante la rigidità e i tremori a riposo, il soggetto conservava una deambulazione autonoma e la capacità di effettuare cambi posturali senza aiuto. Questo dettaglio tecnico ha precluso il riconoscimento del beneficio economico, poiché la legge non tutela il rischio di un peggioramento futuro, ma valuta la condizione sanitaria attuale.
Differenza tra Legge 104 e benefici economici
Un punto cruciale della sentenza riguarda la coesistenza di diverse valutazioni. Il Tribunale ha infatti confermato lo stato di handicap in situazione di gravità (ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge 104/92), ma ha rigettato la domanda per l’indennità. Questo dimostra che si può essere considerati portatori di handicap grave senza però soddisfare i requisiti restrittivi richiesti per l’accompagnamento.
le motivazioni
Il Tribunale ha rigettato la domanda di indennità di accompagnamento basandosi sulle risultanze della CTU, la quale ha escluso la sussistenza del requisito sanitario necessario. Secondo il giudice, il ricorrente non ha fornito argomentazioni medico-legali capaci di smentire le osservazioni del perito, il quale ha accertato che il paziente, pur con limitazioni funzionali, è in grado di camminare autonomamente e di svolgere funzioni motorie basilari. La mera limitazione o fatica negli spostamenti non equivale all’impossibilità totale richiesta dalla normativa per l’erogazione del sussidio.
le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che l’indennità di accompagnamento spetta esclusivamente in presenza di un’assoluta dipendenza da terzi per la mobilità o per le attività vitali di base. Il riconoscimento di un handicap grave garantisce tutele assistenziali e permessi, ma non si traduce automaticamente in una pensione di accompagnamento se permane una minima quota di autonomia motoria e funzionale del richiedente.
Si può ricevere l’indennità di accompagnamento se si riesce a camminare da soli?
No, se il soggetto è in grado di deambulare autonomamente, anche se con difficoltà o rigidità, il requisito sanitario per l’indennità di accompagnamento non viene considerato soddisfatto.
Cosa succede se la CTU riconosce la Legge 104 ma nega l’accompagnamento?
In questo caso il cittadino avrà diritto alle tutele previste per l’handicap grave ma non riceverà l’indennità economica mensile perché i due benefici richiedono requisiti sanitari differenti.
È possibile ottenere l’indennità se la malattia è destinata a peggiorare in futuro?
No, il giudice valuta esclusivamente le condizioni di salute presenti al momento della domanda e dell’accertamento, senza che un ipotizzabile peggioramento futuro possa giustificare il beneficio attuale.