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Ore eccedenti in ferie: il Ministero deve pagare anche d’estate

Un docente coordinatore ha chiesto il pagamento delle ore di lavoro aggiuntive anche durante le vacanze estive. Il Ministero si opponeva, considerandolo un compenso extra non dovuto nei mesi non lavorati. La Cassazione ha stabilito che questo specifico **compenso ore eccedenti periodo feriale** è parte della retribuzione ordinaria e non un semplice extra. Pertanto, deve essere pagato per tutte le dodici mensilità, inclusi i mesi di ferie. Il docente ha vinto la causa, ottenendo il riconoscimento del suo diritto e la condanna del Ministero al pagamento.

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Pubblicato il 14 maggio 2026 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

Riferimento Ordinanza di Cassazione Civile Sez. Lavoro Num. 14327 Anno 2023 (Cass. civ. sez. lavoro n. 14327/2023)

Le ore extra vanno pagate anche durante le ferie?

Un recente intervento della Corte di Cassazione ha chiarito un punto importante sulla retribuzione dei dipendenti pubblici, in particolare nel settore scolastico. La questione riguarda il compenso ore eccedenti periodo feriale, ovvero se le ore di lavoro aggiuntive, svolte con continuità durante l’anno, debbano essere pagate anche durante i mesi estivi di vacanza. La risposta dei giudici è stata affermativa, stabilendo un principio che tutela la natura onnicomprensiva dello stipendio.

La vicenda nasce dalla richiesta di un docente con un ruolo di coordinatore provinciale. Per anni, il suo incarico prevedeva lo svolgimento di sei ore settimanali in più rispetto all’orario standard. Il Ministero dell’Istruzione pagava regolarmente questo compenso extra, ma solo per undici mesi all’anno, escludendo il periodo delle ferie estive. Il docente, ritenendo che quel compenso fosse una parte stabile e continuativa della sua retribuzione, ha deciso di agire in giudizio per ottenere il pagamento anche della dodicesima mensilità.

La difesa del Ministero: un compenso solo accessorio

Il Ministero si è difeso sostenendo due punti principali. In primo luogo, affermava che la gestione di quel compenso dovesse essere decisa dalla contrattazione integrativa, cioè da accordi successivi e più specifici rispetto al Contratto Collettivo Nazionale. In secondo luogo, e soprattutto, definiva il pagamento per le ore extra come un ‘emolumento accessorio’.

Secondo questa visione, il compenso era legato all’effettivo svolgimento delle ore aggiuntive. Di conseguenza, non essendo queste ore prestate durante il periodo feriale, il pagamento non era dovuto. Per l’amministrazione, si trattava di un extra legato alla prestazione, non di una parte fissa dello stipendio da considerare nel calcolo della retribuzione durante le ferie.

Il Contratto Collettivo come fonte principale

La Corte di Cassazione ha respinto completamente la linea difensiva del Ministero. I giudici hanno analizzato attentamente il Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Scuola (CCNL). L’articolo 87 di questo contratto regola in modo molto chiaro e specifico il compenso per le ore aggiuntive dei coordinatori provinciali.

Il testo non lascia spazio a interpretazioni né delega la questione ad altri accordi. Stabilisce che il compenso per quelle ore eccedenti deve essere calcolato con una maggiorazione fissa del 10%. Questa precisione indica la volontà di trattare tale compenso in modo diverso rispetto ad altre forme di lavoro extra, rendendolo un elemento stabile e predeterminato della retribuzione del coordinatore.

Le motivazioni: il compenso ore eccedenti periodo feriale è retribuzione ordinaria

Il punto cruciale della decisione risiede nella qualificazione giuridica del compenso. La Corte ha stabilito che, per la sua natura fissa, continuativa e predeterminata dal CCNL, non poteva essere considerato un semplice ‘emolumento accessorio’. Al contrario, esso rientra a pieno titolo nella ‘retribuzione ordinaria’.

Il CCNL stesso, in un altro articolo (il 77), elenca proprio questa tipologia di compenso tra le voci retributive ordinarie. Di conseguenza, esso contribuisce a formare lo stipendio normale del lavoratore. Poiché la legge e i contratti prevedono che durante le ferie il dipendente abbia diritto alla ‘normale retribuzione’, anche questo compenso deve essere incluso nel calcolo. Escluderlo sarebbe stato illegittimo, perché le uniche voci escluse sono quelle per prestazioni straordinarie o occasionali, caratteristiche che questo compenso non possiede.

Le conclusioni: vittoria del lavoratore e principio di diritto

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero, confermando la vittoria del docente coordinatore. Il Ministero è stato condannato a pagare il compenso ore eccedenti periodo feriale anche per il mese di ferie e a rimborsare le spese legali.

Questa sentenza sancisce un principio importante: quando un compenso per ore aggiuntive è previsto dal CCNL in modo stabile, fisso e continuativo, esso diventa parte integrante della retribuzione ordinaria. Come tale, deve essere pagato per tutte le mensilità, comprese quelle relative alle ferie. La decisione rafforza la tutela del lavoratore, garantendo che la sua retribuzione feriale rispecchi fedelmente il trattamento economico percepito durante l’attività lavorativa.

Il compenso per le ore di lavoro aggiuntive va sempre pagato durante le ferie?
Non sempre. Dipende da come il Contratto Collettivo definisce quel compenso. Se è considerato parte della retribuzione ordinaria e fissa, come in questo caso, allora spetta anche durante le ferie.

Cosa distingue la retribuzione ‘ordinaria’ da quella ‘accessoria’?
La retribuzione ordinaria è la parte fissa e continuativa dello stipendio. Quella accessoria è legata a prestazioni specifiche e occasionali, come gli straordinari. Solo la prima, di norma, viene considerata per il calcolo della paga durante le ferie.

Un accordo locale può peggiorare quanto previsto dal Contratto Nazionale (CCNL)?
No, la contrattazione integrativa (locale o aziendale) può solo integrare o migliorare il CCNL, ma non può stabilire condizioni peggiori per il lavoratore, a meno che il CCNL stesso non lo permetta esplicitamente.

Termini giuridici

CCNL
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. È l'accordo tra sindacati e datori di lavoro che fissa le regole base (stipendio, orari, ferie) per un intero settore professionale.
Contrattazione integrativa
Un accordo di secondo livello (es. a livello regionale o di singolo istituto) che può specificare o migliorare le regole del CCNL, ma solo nelle materie da esso permesse.
Emolumento accessorio
Una somma pagata in aggiunta allo stipendio base, legata a prestazioni particolari o occasionali, come il lavoro straordinario o le indennità di turno.
Periodo feriale
Il periodo di ferie pagate a cui il lavoratore ha diritto per legge. Durante le ferie, il dipendente non lavora ma percepisce la sua normale retribuzione.
Soccombenza
Il principio legale per cui la parte che perde una causa deve rimborsare le spese processuali sostenute dalla parte che ha vinto.

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La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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