Incarico personale del socio: a chi spetta il compenso?
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale per chi opera in forma associata: la gestione dei guadagni derivanti da incarichi professionali. La vicenda chiarisce la regola del riversamento compensi socio STP, un principio fondamentale che regola i rapporti economici all’interno delle società tra professionisti. Il caso riguarda un avvocato, socio di uno studio legale costituito in forma di società, che riceve dal Tribunale un incarico personale come liquidatore giudiziale in una procedura concorsuale. L’attività si protrae nel tempo e, nel frattempo, il professionista recede dalla società. Una volta liquidato il suo compenso, lo incassa interamente, ritenendolo un guadagno personale. La sua ex società, però, non è d’accordo e agisce in giudizio per ottenere la parte di sua spettanza.
La difesa del professionista: incarico personale e decisione del giudice
Il professionista si difende sostenendo due argomenti principali. In primo luogo, afferma che l’incarico di liquidatore giudiziale gli era stato conferito ‘a titolo personale’ dal Tribunale, non in quanto socio dello studio. Di conseguenza, il compenso non poteva essere considerato un credito della società. In secondo luogo, evidenzia che lo stesso giudice delegato della procedura fallimentare, nel liquidare il compenso, lo aveva individuato come unico creditore. Secondo il legale, questa decisione del giudice avrebbe dovuto avere un’efficacia vincolante anche nella causa contro la sua ex società, chiudendo definitivamente la questione a suo favore.
La posizione della società: lo statuto e la legge parlano chiaro
La Società Tra Professionisti (STP) basa la sua richiesta su un presupposto opposto. Sostiene che, per legge e per statuto, qualsiasi compenso derivante dall’attività professionale svolta dai soci appartiene alla società stessa. L’oggetto sociale era infatti ‘l’esercizio in comune della professione forense dei soci’. Questa dicitura, molto ampia, include non solo l’assistenza legale classica ma anche incarichi speciali come quello di liquidatore. Secondo la società, il fatto che l’incarico fosse stato dato al singolo socio non cambia la natura del compenso, che resta un provento dell’attività professionale da dividere secondo le regole interne. La società chiede quindi che l’ex socio versi la quota di compenso maturata nel periodo in cui faceva ancora parte della compagine sociale.
Le motivazioni: il principio del riversamento compensi socio STP
La Corte di Cassazione dà pienamente ragione alla società e chiarisce due punti fondamentali. Primo, la decisione del giudice fallimentare non ha alcun valore al di fuori della procedura concorsuale. Si tratta di un ‘giudicato endofallimentare’, valido solo a stabilire chi ha diritto di essere pagato dal fallimento, ma ininfluente sui rapporti interni tra il socio e la sua società. Secondo, e più importante, la Corte afferma con forza il principio del riversamento compensi socio STP. L’articolo 25 del D.Lgs. 96/2001 stabilisce che ‘i compensi derivanti dall’attività professionale dei soci costituiscono crediti della società’. Questa norma, unita ai patti sociali, crea un obbligo per il socio di conferire alla società tutti i proventi della sua attività, a prescindere da come l’incarico sia stato ottenuto. L’espressione ‘esercizio in comune della professione’ è volutamente ampia per includere ogni tipo di prestazione professionale.
Le conclusioni: chi vince e perché
L’avvocato perde la causa e viene condannato a pagare alla sua ex società una quota del compenso percepito. La vittoria va alla STP perché la legge e lo statuto prevalgono sulla natura ‘personale’ dell’incarico. Questa sentenza stabilisce un principio di diritto molto chiaro: quando si sceglie di operare tramite una società professionale, si accetta che i frutti del proprio lavoro, di qualunque tipo, diventino un patrimonio comune da gestire secondo le regole societarie. Il singolo professionista non può trattenere per sé i compensi maturati durante il rapporto sociale, anche se derivano da nomine giudiziarie a lui intestate. La Corte ha quindi confermato la decisione che aveva quantificato la quota spettante alla società in via equitativa, basandosi sul periodo di attività svolto prima del recesso del socio.
Se sono socio di una STP e ricevo un incarico personale, devo versare il compenso alla società?
Sì, la Cassazione ha chiarito che, in base alla legge e allo statuto societario, tutti i compensi derivanti da attività professionali, anche da incarichi personali, sono crediti della società.
La decisione di un giudice fallimentare che mi riconosce come unico creditore ha valore nei rapporti con la mia società?
No, quella decisione ha valore solo all’interno della procedura fallimentare (giudicato endofallimentare) e non regola i rapporti interni tra socio e società, che sono disciplinati dallo statuto e dalla legge.
Cosa succede se l’attività per cui ho ricevuto il compenso si è svolta in parte dopo la mia uscita dalla società?
Il compenso va diviso. Nel caso esaminato, il giudice ha determinato in via equitativa la quota spettante alla società, tenendo conto del periodo in cui l’attività è stata svolta mentre il professionista era ancora socio.