Arbitrato Societario: L’Amministratore, i Danni e la Polizza Assicurativa
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha chiarito un aspetto fondamentale del diritto societario e processuale, relativo alla chiamata in causa del terzo in arbitrato. La vicenda riguarda un ex amministratore delegato, chiamato a rispondere di ingenti danni causati alla società che dirigeva. L’amministratore, forte di alcune polizze assicurative, ha tentato di coinvolgere le compagnie nel procedimento arbitrale per essere tenuto indenne. Tuttavia, la Corte ha stabilito che, in assenza di un esplicito consenso, l’assicuratore non può essere costretto a partecipare a un arbitrato al quale è estraneo. Questo principio protegge i terzi da procedimenti basati su accordi che non hanno mai sottoscritto.
Il Fatto: Una Richiesta di Risarcimento Milionaria
La controversia nasce quando un’azienda avvia un procedimento arbitrale contro il suo ex amministratore delegato. L’accusa è pesante: aver causato alla società un danno patrimoniale quantificato in oltre 6,6 milioni di euro. L’ex amministratore, convenuto in giudizio, decide di difendersi chiedendo agli arbitri l’autorizzazione a chiamare in causa le proprie compagnie assicurative. L’obiettivo era semplice: in caso di condanna, far ricadere l’onere del risarcimento sulle assicurazioni, attivando la cosiddetta ‘garanzia in manleva’.
Il Nodo della Questione: La Chiamata in Causa del Terzo in Arbitrato
Le compagnie assicurative, una volta ricevuta la notifica, hanno immediatamente chiesto di essere escluse dal procedimento. La loro motivazione era netta: non avevano mai firmato la clausola compromissoria (l’accordo per risolvere le liti tramite arbitrato) contenuta nello statuto della società. Di conseguenza, non si sentivano vincolate alla giurisdizione degli arbitri. Il collegio arbitrale ha accolto la loro richiesta, estromettendole dal giudizio. L’amministratore, condannato a pagare l’intera somma, ha impugnato questa decisione, portando il caso fino alla Corte di Cassazione.
La Differenza Cruciale tra Giudice Ordinario e Arbitro
Per comprendere la decisione della Corte, è essenziale capire la differenza tra un giudice e un arbitro. Il potere di un giudice deriva direttamente dalla legge. Egli può obbligare chiunque a partecipare a un processo. Il potere di un arbitro, invece, nasce dalla volontà delle parti. Sono le parti che, con un contratto o una clausola specifica, scelgono di affidargli la risoluzione della loro lite. L’autorità dell’arbitro (la sua potestas iudicandi) è quindi limitata a coloro che hanno firmato quell’accordo. Un terzo estraneo non può essere trascinato in un arbitrato contro la sua volontà.
Le Motivazioni: Perché la Chiamata in Causa del Terzo in Arbitrato Richiede Consenso
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell’ex amministratore, confermando la decisione degli arbitri. I giudici hanno spiegato che la legge, in particolare l’articolo 816-quinquies del codice di procedura civile, è molto chiara. La chiamata in causa del terzo in arbitrato è ammessa solo a una condizione: che il terzo, le parti originarie e gli arbitri siano tutti d’accordo. In questo caso, le compagnie assicurative non solo non avevano firmato l’accordo iniziale, ma avevano anche manifestato espressamente la volontà di non partecipare. La loro opposizione era quindi sufficiente a impedire il loro coinvolgimento. Non esiste, in ambito arbitrale, un ‘litisconsorzio necessario’ di tipo processuale che possa forzare la partecipazione di un terzo non consenziente.
Le Conclusioni: L’Azienda Vince, l’Ex Amministratore Paga
L’esito finale è stato sfavorevole per l’ex amministratore. La Corte di Cassazione ha rigettato il suo ricorso e lo ha condannato a rimborsare le spese legali all’azienda. La sentenza ribadisce un principio cardine: la natura volontaria dell’arbitrato. Chi non ha firmato una convenzione di arbitrato non può essere costretto a subirne gli effetti. L’ex amministratore, quindi, non ha potuto attivare la sua copertura assicurativa all’interno di quel procedimento e rimane l’unico responsabile del pagamento del risarcimento milionario stabilito dal lodo arbitrale.
Posso obbligare la mia assicurazione a partecipare a un arbitrato se vengo citato per danni?
No, secondo la Cassazione non è possibile. La partecipazione di un terzo a un arbitrato, come una compagnia assicurativa, richiede il suo esplicito consenso, poiché non è parte dell’accordo originale che ha istituito l’arbitrato.
Qual è la differenza principale tra chiamare un terzo in un tribunale e in un arbitrato?
In un tribunale, il giudice ha il potere conferito dalla legge di ordinare la partecipazione di un terzo se necessario. In un arbitrato, il potere degli arbitri deriva solo dal contratto tra le parti. Pertanto, un terzo può essere coinvolto solo se accetta volontariamente.
Cosa succede se un terzo rifiuta di partecipare a un arbitrato?
Se il terzo rifiuta, il procedimento arbitrale prosegue solo tra le parti originarie. La parte che voleva coinvolgere il terzo dovrà eventualmente avviare un separato giudizio ordinario contro di esso per far valere le proprie ragioni.