Un ex amministratore delegato, citato in un giudizio arbitrale dalla sua ex azienda per un risarcimento danni milionario, tentava di coinvolgere le proprie compagnie assicurative. La Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale: la chiamata in causa del terzo in arbitrato è valida solo se il terzo accetta esplicitamente di partecipare. A differenza del processo ordinario, il potere dell'arbitro deriva solo dal consenso delle parti espresso nella convenzione di arbitrato. Poiché le compagnie assicurative non avevano firmato tale accordo e non hanno dato il loro consenso, non potevano essere costrette a partecipare. L'ex amministratore ha quindi perso il ricorso.
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