L’avvocato può chiedere un risarcimento se la causa del cliente è troppo lunga?
La lentezza della giustizia è un problema noto che causa danni ai cittadini. La Legge Pinto prevede un risarcimento, chiamato ‘equa riparazione’, per chi subisce un processo di durata irragionevole. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha chiarito se questo diritto spetti anche all’avvocato che ha seguito la causa. Il caso riguarda la richiesta di equa riparazione da parte di un avvocato distrattario, ovvero un legale che aveva chiesto di essere pagato direttamente dalla parte soccombente. La Corte ha dato una risposta negativa, tracciando una linea netta tra i diritti del cliente e quelli del suo difensore.
La vicenda: un legale chiede i danni allo Stato
I fatti sono semplici. Un avvocato aveva assistito un cliente in una causa. Al termine del processo, il legale aveva presentato un’istanza di ‘distrazione delle spese’, una procedura con cui si chiede al giudice di ordinare alla parte sconfitta di pagare le competenze legali direttamente all’avvocato anziché al suo assistito. Poiché l’intero iter giudiziario si era protratto per un tempo eccessivo, il legale ha deciso di citare in giudizio lo Stato. L’obiettivo era ottenere un’indennità per il danno subito a causa del ritardo con cui avrebbe incassato il suo onorario.
La tesi dell’avvocato: la distrazione delle spese mi rende ‘parte’ del processo
Secondo il professionista, la richiesta di distrazione delle spese lo aveva trasformato da semplice difensore a vera e propria parte processuale. Egli sosteneva di agire per un diritto proprio e autonomo: il diritto a ricevere il compenso per il lavoro svolto. Di conseguenza, riteneva di avere pieno titolo per chiedere un risarcimento per la violazione del suo diritto a vedere conclusa la vicenda in tempi ragionevoli, proprio come il suo cliente. La sua argomentazione si basava sull’idea che il ritardo del processo principale avesse danneggiato direttamente anche lui, ritardando la liquidazione della sua parcella.
Le motivazioni della Cassazione: negata l’equa riparazione all’avvocato distrattario
La Corte di Cassazione ha respinto completamente questa interpretazione. I giudici hanno stabilito che la richiesta di distrazione delle spese ha una natura ‘meramente incidentale ed accessoria’. In altre parole, non è una domanda autonoma, ma una semplice modalità di pagamento legata all’esito della causa principale. L’avvocato non diventa parte del processo del suo cliente. Il diritto a un processo di ragionevole durata, protetto dalla Legge Pinto e dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, appartiene a chi è parte ‘in senso stretto’ della controversia. L’avvocato ha certamente un interesse economico, ma questo non basta a conferirgli la qualità di parte. Egli agisce per tutelare gli interessi del cliente, non i propri. Solo in un secondo momento, se lo Stato non paga le spese liquidate, l’avvocato può avviare un’azione personale (come un giudizio di ottemperanza). Solo da quel momento egli agisce ‘iure proprio’ (per un diritto proprio) e solo la durata eccessiva di questa seconda e autonoma fase potrebbe dargli diritto a un’equa riparazione.
Le conclusioni: chi vince e cosa cambia
L’avvocato ha perso la causa. La Corte ha rigettato il suo ricorso e lo ha condannato a pagare le spese processuali. Questa sentenza conferma un principio fondamentale: l’equa riparazione per l’avvocato distrattario non è ammissibile per la durata del giudizio di merito del cliente. Il diritto al risarcimento per la lungaggine processuale è strettamente legato alla posizione di parte formale nel giudizio. L’avvocato può lamentarsi della lentezza della giustizia solo quando agisce in prima persona per recuperare il proprio onorario e solo se quel specifico procedimento di recupero supera i limiti della ragionevole durata. La sentenza chiarisce quindi che i danni subiti dal cliente e quelli (eventuali) subiti dal suo difensore viaggiano su binari legali completamente separati.
Un avvocato che chiede la distrazione delle spese è considerato una parte del processo?
No, secondo la Cassazione, la richiesta di distrazione delle spese è un atto accessorio e non conferisce all’avvocato la qualità di parte nel giudizio di merito del proprio cliente.
L’avvocato può mai chiedere un’equa riparazione per la lentezza della giustizia?
Sì, ma solo se il procedimento che lui avvia in prima persona per recuperare le sue spese (ad esempio, un giudizio di ottemperanza) dura un tempo irragionevole. Non può chiederla per la durata della causa del cliente.
In questo caso, perché l’avvocato ha perso?
Ha perso perché ha chiesto un risarcimento per la durata della causa del suo cliente, dove non era parte. La fase successiva, dove agiva in proprio per le spese, non è stata considerata eccessivamente lunga dai giudici.