Attività giornalistica: quando lo stylist non è giornalista
La corretta qualificazione dell’attività giornalistica rappresenta un tema centrale nel diritto del lavoro e della previdenza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito i confini tra la professione giornalistica e le mansioni di supporto tecnico-estetico, come quelle dello stylist, confermando che non ogni collaborazione in una redazione comporta l’obbligo di iscrizione e contribuzione specifica.
Il confine dell’attività giornalistica
Il caso nasce dalla pretesa di un istituto previdenziale di inquadrare come giornalistica l’attività svolta da una collaboratrice presso una nota società editrice. Secondo l’ente, le mansioni svolte per una rivista di settore avrebbero dovuto generare obblighi contributivi specifici. Tuttavia, sia il Tribunale che la Corte d’Appello hanno rigettato tale visione, evidenziando come la lavoratrice si occupasse principalmente di organizzazione di eventi e ricerca di materiale fotografico.
La distinzione tra creatività e organizzazione
Perché si possa parlare di attività giornalistica, è necessario che il lavoratore fornisca un contributo di pensiero personale e una valutazione critica sulla rilevanza delle notizie. Nel caso di specie, è emerso che la collaboratrice non partecipava alla progettazione delle pagine, non sceglieva la collocazione dei pezzi né i caratteri tipografici. La sua attività era limitata alla produzione di materiale iconografico senza alcun valore aggiunto editoriale, configurando una figura di stylist piuttosto che di redattore.
La prova della natura creativa nell’attività giornalistica
La Suprema Corte ha sottolineato che l’accertamento della natura delle mansioni è una questione di fatto, sottratta al sindacato di legittimità se adeguatamente motivata. In presenza di una cosiddetta doppia conforme, ovvero quando i primi due gradi di giudizio concordano sulla ricostruzione dei fatti, il ricorso in Cassazione diventa estremamente difficile da sostenere. I giudici di merito hanno correttamente valutato le testimonianze, escludendo che la semplice iscrizione all’albo potesse prevalere sulla realtà operativa delle mansioni svolte.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando come le censure mosse dall’ente previdenziale tendessero a una rivalutazione del merito non consentita. La motivazione dei giudici d’appello è stata ritenuta logica e coerente nel definire l’attività di stylist come priva della natura creativa propriamente giornalistica. Inoltre, è stata applicata la preclusione prevista dal codice di procedura civile per i casi in cui la sentenza d’appello conferma integralmente quella di primo grado basandosi sulle stesse ragioni di fatto.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che l’attività giornalistica non può essere presunta solo in base al contesto editoriale o all’iscrizione professionale. È indispensabile dimostrare l’esercizio effettivo di funzioni di mediazione intellettuale tra la notizia e il pubblico. Per le aziende del settore, questa decisione offre un importante precedente per distinguere correttamente le figure professionali e gestire i relativi oneri previdenziali in modo conforme alla legge.
Quali sono i requisiti essenziali per definire una prestazione come attività giornalistica?
È necessario che vi sia un apporto creativo personale e una valutazione critica delle notizie finalizzata alla loro diffusione.
Cosa succede se le mansioni svolte sono puramente organizzative o estetiche?
In questo caso l’attività non viene qualificata come giornalistica e non sorgono i relativi obblighi previdenziali specifici.
Perché la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’ente previdenziale?
Perché il ricorso cercava di ridiscutere i fatti già accertati in modo conforme dai giudici di primo e secondo grado.