Assoluta indigenza: quando è concesso lavorare ai domiciliari
Il diritto al lavoro non viene meno neppure durante la custodia cautelare, specialmente quando sussiste una condizione di assoluta indigenza. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha chiarito i confini di questo concetto, offrendo una tutela fondamentale per chi si trova in regime di arresti domiciliari e non dispone di mezzi di sussistenza.
I fatti e il diniego del tribunale
Un soggetto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico aveva richiesto l’autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per svolgere attività lavorativa come aiuto-cuoco. La richiesta era motivata da una grave crisi economica, tale da costringere l’interessato a dipendere dagli aiuti della famiglia d’origine e di un’associazione caritatevole. Tuttavia, sia il GIP che il Tribunale del Riesame avevano respinto l’istanza, sostenendo che la situazione di povertà non fosse adeguatamente documentata e che l’attività lavorativa fosse incompatibile con il controllo elettronico.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ribaltando l’orientamento dei giudici di merito. Secondo gli Ermellini, il concetto di assoluta indigenza previsto dall’art. 284 c.p.p. deve essere interpretato con rigore ma senza sfociare in richieste di prova impossibili. Non è necessario dimostrare una totale assenza di risorse, ma è sufficiente che il soggetto non possa garantire a sé o alla propria famiglia il soddisfacimento dei bisogni primari, come vitto, alloggio e cure mediche.
Le motivazioni
Le motivazioni della Cassazione si fondano su tre pilastri giuridici. In primo luogo, l’assistenza fornita da enti caritatevoli o da familiari non conviventi (privi di obbligo legale di mantenimento) è per sua natura occasionale ed estemporanea. Pertanto, tali aiuti non possono essere considerati una fonte di reddito stabile che escluda lo stato di necessità. In secondo luogo, la Corte ha ribadito che l’autocertificazione della mancanza di reddito e della composizione del nucleo familiare è uno strumento di prova valido, a meno che non vi siano prove concrete della sua falsità. Infine, l’incompatibilità con il braccialetto elettronico deve essere motivata in modo specifico, valutando se prescrizioni orarie o di luogo possano mitigare i rischi di fuga o reiterazione del reato.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza stabilisce che il giudice non può pretendere una ‘prova legale’ documentale eccessiva per accertare la povertà dell’indagato. La decisione finale deve basarsi su una valutazione complessiva della situazione reddituale effettiva. Il provvedimento impugnato è stato quindi annullato con rinvio, imponendo al tribunale territoriale un nuovo esame che tenga conto della reale capacità del soggetto di provvedere alle proprie esigenze vitali senza il provento del lavoro.
Cosa si intende per assoluta indigenza per chi è ai domiciliari?
Si riferisce alla condizione in cui il soggetto non può provvedere alle proprie necessità primarie o a quelle della famiglia senza i proventi di un’attività lavorativa.
L’aiuto di una onlus esclude il diritto di lavorare?
No, perché l’assistenza da parte di enti caritatevoli o soggetti estranei è considerata occasionale e non garantisce un reddito stabile e certo.
È necessaria una documentazione fiscale per provare la povertà?
No, la giurisprudenza ammette l’autocertificazione della mancanza di reddito, specialmente se il soggetto vive da solo e non ha altri familiari obbligati al mantenimento.