Personalità giuridica fondazioni: la fusione non autorizzata è inefficace
Nel panorama del diritto degli enti non profit, il tema della personalità giuridica fondazioni rappresenta un pilastro fondamentale per la stabilità dei rapporti giuridici. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato un caso complesso riguardante la successione tra enti a seguito di una fusione mai formalmente approvata dall’autorità competente.
Il caso: la pretesa di successione nel credito
La vicenda trae origine da una controversia tra un Ente Regionale e una Fondazione di nuova costituzione. Quest’ultima sosteneva di essere subentrata a un’altra fondazione (originaria creditrice) per effetto di un atto di fusione notarile. L’Ente Regionale, tuttavia, aveva emesso un’ingiunzione di pagamento nei confronti della fondazione originaria, contestando al contempo la capacità della nuova fondazione di agire in giudizio.
Il nucleo della disputa riguardava la validità della fusione: nonostante l’atto notarile, l’Amministrazione regionale, agendo come organo tutorio, aveva espressamente negato l’approvazione del procedimento di estinzione dell’ente originario e della conseguente fusione.
La decisione della Corte d’Appello e il ricorso in Cassazione
La Corte d’Appello aveva già evidenziato che la personalità giuridica fondazioni non può prescindere dal riconoscimento statale o regionale. Poiché il diniego dell’autorità era diventato definitivo (confermato anche dai giudici amministrativi), la fusione non poteva considerarsi perfezionata. Di conseguenza, il nuovo ente non era mai diventato un soggetto giuridico riconosciuto e non poteva vantare alcun diritto di successione nei crediti dell’ente originario.
La Fondazione ha impugnato tale decisione davanti alla Suprema Corte, cercando di far valere una sentenza di un altro tribunale che aveva invece riconosciuto l’efficacia dell’atto di fusione.
Uno dei punti tecnicamente più rilevanti dell’ordinanza riguarda l’invocazione del cosiddetto giudicato esterno. La ricorrente ha tentato di introdurre in sede di legittimità una sentenza passata in giudicato emessa da un tribunale diverso. La Cassazione ha ricordato che tale eccezione non può essere sollevata per la prima volta nel giudizio di legittimità se il giudicato si è formato durante il processo di merito e non è stato tempestivamente dedotto.
Il Codice del Terzo Settore e la personalità giuridica fondazioni
La Suprema Corte ha colto l’occasione per chiarire l’impatto del nuovo Codice del Terzo Settore. Sebbene il D.Lgs. 117/2017 abbia introdotto una modalità di riconoscimento più snella attraverso l’iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), ciò non ha eliminato la necessità di un controllo di legalità. Anche nel nuovo sistema, la personalità giuridica fondazioni non nasce dal solo atto privato, ma richiede l’intervento pubblicistico che ne attesti la sussistenza dei presupposti.
le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sull’assenza di un confronto adeguato della ricorrente con la ragione decisoria della sentenza di appello. Il diniego amministrativo alla fusione era un atto autoritativo confermato dal TAR e dal Consiglio di Giustizia Amministrativa. Non può esistere nel nostro ordinamento una fondazione non riconosciuta che operi come successore universale di un ente estinto senza che le procedure formali di estinzione e riconoscimento siano state completate. La mancanza di personalità giuridica rende l’ente incapace di stare in giudizio per rapporti che richiedono la successione universale.
le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza conferma che la volontà dei privati non è sufficiente a determinare l’estinzione o la fusione di enti dotati di personalità giuridica se non interviene l’approvazione dell’autorità tutoria. Chi opera nel settore delle fondazioni deve assicurarsi che ogni passaggio straordinario sia validato dagli organi competenti, pena l’impossibilità di far valere i propri diritti e crediti in sede giudiziaria. La corretta gestione della personalità giuridica fondazioni rimane dunque il presupposto ineludibile per la validità di qualsiasi operazione di riorganizzazione.
Cosa succede se una fusione tra fondazioni non viene approvata dall’autorità?
In assenza di approvazione formale dell’autorità tutoria, l’atto di fusione rimane inefficace per l’ordinamento e il nuovo ente non acquista la legittimazione a succedere nei rapporti giuridici.
Come si acquista oggi la personalità giuridica per le fondazioni?
La personalità si acquista tramite l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche o, per gli enti del Terzo Settore, mediante l’iscrizione al RUNTS previa verifica notarile della sussistenza dei requisiti di legge.
È possibile presentare una sentenza di un altro processo durante il ricorso in Cassazione?
Si può invocare il giudicato esterno solo se la sentenza è diventata definitiva dopo la conclusione del giudizio di appello e se viene rispettato l’onere di completezza e autosufficienza del ricorso.