Turbata libertà scelta contraente e affidamenti diretti
La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 6875/2026, ha tracciato un confine netto tra le irregolarità amministrative e la rilevanza penale della turbata libertà scelta contraente. Il caso esaminato riguarda l’affidamento di incarichi per l’organizzazione di eventi culturali e spettacoli presso un ente locale, dove le condotte contestate ipotizzavano una manipolazione delle procedure di selezione.
Il contesto normativo e i fatti di causa
L’indagine ha avuto origine da presunti accordi collusivi tra un dirigente pubblico e un operatore privato per l’assegnazione di servizi artistici. Nonostante gli importi dei contratti fossero inferiori alla soglia dei 140.000 euro, limite entro il quale il Codice dei Contratti Pubblici permette l’affidamento diretto senza consultazione di più operatori, l’amministrazione aveva comunque pubblicato avvisi per manifestazioni di interesse.
L’accusa sosteneva che tali avvisi fossero stati costruiti su misura per predeterminare l’esito della selezione, integrando così la fattispecie di cui all’articolo 353-bis del codice penale. Tuttavia, la difesa ha eccepito che, trattandosi di una procedura in cui la stazione appaltante godeva di piena discrezionalità, non potesse configurarsi alcun reato contro la libertà degli incanti o della scelta del contraente.
Analisi della procedura sotto soglia
Il nucleo del dibattito giuridico si è concentrato sulla possibilità di ritenere sussistente la turbata libertà scelta contraente in presenza di una procedura che l’amministrazione non era obbligata a bandire. I giudici hanno dovuto stabilire se l’adozione volontaria di criteri di valutazione e di indagini di mercato possa trasformare un affidamento diretto in una “gara informale” penalmente protetta.
La distinzione tra attività contrattuale libera e attività vincolata a forme di comparazione è fondamentale. Nel nuovo quadro normativo dei contratti pubblici, l’affidamento diretto ha natura non competitiva. Di conseguenza, anche se l’ente decide di acquisire preventivi o manifestazioni di interesse, tale scelta non muta la natura giuridica dell’atto, che rimane un esercizio di discrezionalità amministrativa non soggetto alle tutele penali previste per le gare d’appalto.
Le motivazioni
La Corte ha fondato la propria decisione sul principio di tassatività e di offensività della norma penale. La turbata libertà scelta contraente richiede che la condotta illecita colpisca un procedimento preordinato a una gara, anche informale, ma pur sempre imposta dalla legge o finalizzata a un confronto comparativo vincolante.
Lì dove la normativa riconosce all’amministrazione la facoltà di scegliere il contraente in modo diretto e autonomo, la condotta collusiva non lede il bene giuridico protetto, poiché non esiste una procedura di gara da inquinare. Il cosiddetto autovincolo, ovvero la decisione dell’ente di imporsi regole procedurali non obbligatorie, può rilevare sotto il profilo della legittimità amministrativa, ma non può estendere l’area della punibilità penale. Un’interpretazione diversa comporterebbe un’analogia in malam partem, trasformando un atto amministrativo potenzialmente invalido in un delitto grave, violando così i cardini del sistema penale.
Le conclusioni
In conclusione, i giudici di legittimità hanno stabilito che l’articolo 353-bis del codice penale non è configurabile in relazione agli affidamenti diretti legittimamente aggiudicabili secondo la disciplina dei contratti pubblici sotto soglia. La mancanza di un obbligo legale di procedere a una comparazione esclude in radice l’esistenza di una gara e, di conseguenza, la possibilità di turbare un procedimento che, per sua natura, è rimesso alla libera scelta dell’ente. La sentenza ha quindi disposto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e della misura cautelare, ripristinando la libertà del ricorrente e chiarendo i limiti invalicabili tra discrezionalità politica e responsabilità penale.
Quando un accordo per un appalto pubblico non costituisce turbata libertà scelta contraente?
L’accordo non costituisce reato se riguarda un contratto che la legge consente di affidare direttamente e senza gara, poiché in questi casi l’amministrazione ha piena discrezionalità nella scelta.
L’indagine di mercato volontaria trasforma un affidamento diretto in una gara d’appalto?
No, la scelta volontaria dell’amministrazione di consultare più operatori non trasforma l’affidamento diretto in una gara penalmente tutelata se il confronto non è obbligatorio per legge.
Cosa rischia chi manipola un avviso pubblico per un contratto sotto soglia?
In ambito penale il fatto potrebbe non essere punibile come turbativa d’asta se è ammesso l’affidamento diretto, ma restano possibili conseguenze sul piano dell’illegittimità amministrativa.